Art. 2 Definizioni 1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto si intende per: a) Referto medico: relazione scritta rilasciata dal medico sullo stato clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentale; b) Reperto: risultato dell'esame clinico o strumentale effettuato; c) Referto digitale: rappresentazione informatica del referto medico sottoscritta con firma elettronica qualificata o con firma digitale. d) Reperto digitale: rappresentazione informatica del reperto, sottoscritta con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ove prevista firma autografa; e) Copia informatica del referto digitale: documento informatico avente contenuto identico al referto digitale da cui e' tratto con diversa sequenza di valori binari, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, d'ora innanzi C.A.D.; f) Copia cartacea del referto digitale: copia su supporto analogico del referto digitale, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'amministrazione digitale; g) Azienda sanitaria: l'azienda sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale; h) Interessato / assistito / paziente: soggetto a cui si riferisce il referto; i) Titolare del trattamento dei dati: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; j) Firma digitale: la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del CAD; k) Firma elettronica qualificata: la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lettera r) del CAD; l) Firma elettronica avanzata: a) la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del CAD; m) Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonche', su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso; n) Posta elettronica certificata (PEC): sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; o) Domicilio digitale del cittadino: indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dal cittadino ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179; p) Autenticazione forte: metodo di autenticazione che richiede l'utilizzo di almeno due modalita' di autenticazione tra le seguenti: "qualcosa di conosciuto", come una password o un PIN; "qualcosa di posseduto", come una smart card oppure un token crittografico; "qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona" come un'impronta digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili con appositi sensori (sistemi biometrici); q) PAdES: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni (Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 e successive modificazioni); r) Codice dell'amministrazione digitale (CAD): il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.