Art. 2 
 
                            Composizione 
 
  1. Il Comitato  e'  presieduto  dal  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile ed e' composto: 
    a)  da  tre  rappresentanti  del  Dipartimento  della  protezione
civile; 
    b) dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; 
    c) da un rappresentante delle Forze armate; 
    d) da un rappresentante per ciascuna delle Forze di polizia; 
    e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; 
    f) da un rappresentante del Corpo della capitanerie di porto; 
    g) da un rappresentante della Croce rossa italiana; 
    h) da un rappresentante del Servizio sanitario nazionale; 
    i)  da  un  rappresentante  delle  Organizzazioni  nazionali   di
volontariato; 
    j)  da  un  rappresentante   del   Corpo   nazionale   alpino   e
speleologico; 
    k) da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale; 
    l) da un rappresentante dell'Istituto nazionale  di  geofisica  e
vulcanologia; 
    m) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; 
    n) da un rappresentante dell'ENEA; 
    o) da due rappresentanti delle Regioni designate dalla Conferenza
unificata. 
  2.  Per  ciascuno  dei  componenti  effettivi  viene  designato  un
componente supplente. 
  3. In caso di impedimento od in assenza del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile, il  Comitato  e'  presieduto  dal  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile del Ministero dell'interno. 
  4. Alla nomina dei componenti del Comitato si provvede con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  5. Alle riunioni possono essere invitati qualificati rappresentanti
delle istituzioni regionali e locali di protezione civile interessate
a specifiche emergenze nonche' rappresentanti delegati di altri  enti
o amministrazioni, societa' di servizi e aziende.