Art. 2 Composizione 1. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed e' composto: a) da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile; b) dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; c) da un rappresentante delle Forze armate; d) da un rappresentante per ciascuna delle Forze di polizia; e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; f) da un rappresentante del Corpo della capitanerie di porto; g) da un rappresentante della Croce rossa italiana; h) da un rappresentante del Servizio sanitario nazionale; i) da un rappresentante delle Organizzazioni nazionali di volontariato; j) da un rappresentante del Corpo nazionale alpino e speleologico; k) da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; l) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; m) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; n) da un rappresentante dell'ENEA; o) da due rappresentanti delle Regioni designate dalla Conferenza unificata. 2. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un componente supplente. 3. In caso di impedimento od in assenza del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Comitato e' presieduto dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. 4. Alla nomina dei componenti del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Alle riunioni possono essere invitati qualificati rappresentanti delle istituzioni regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonche' rappresentanti delegati di altri enti o amministrazioni, societa' di servizi e aziende.