Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26
novembre  2013,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013. 
  La commissione di collocamento, prevista  dall'art.  6  del  citato
decreto del 5 giugno 2013,  verra'  corrisposta  nella  misura  dello
0,20% del capitale nominale sottoscritto.