Art. 2 
 
 
          Comitato interministeriale per gli affari europei 
 
  1. Al fine  di  concordare  le  linee  politiche  del  Governo  nel
processo  di  formazione  della  posizione  italiana  nella  fase  di
predisposizione degli atti dell'Unione europea  e  di  consentire  il
puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge,  tenendo
conto  degli  indirizzi  espressi  dalle  Camere,  opera  presso   la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il  Comitato  interministeriale
per gli affari europei (CIAE). Il CIAE e' convocato e presieduto  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
per gli affari europei. Ad esso partecipano il Ministro degli  affari
esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro  per
gli affari regionali, il turismo e  lo  sport,  il  Ministro  per  la
coesione territoriale e gli altri Ministri  aventi  competenza  nelle
materie oggetto dei provvedimenti e delle  tematiche  all'ordine  del
giorno. 
  2.  Alle  riunioni  del  CIAE,  quando  si  trattano  materie   che
interessano  le  regioni  e  le  province  autonome,  partecipano  il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o di provincia autonoma da lui  delegato  e,
per   i   rispettivi   ambiti   di    competenza,    il    presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). 
  3. Il CIAE svolge i propri compiti nel  rispetto  delle  competenze
attribuite  dalla  Costituzione  e  dalla  legge  al  Parlamento,  al
Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori. 
  5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi  deliberati  dal
CIAE sono comunicati alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per le politiche europee, di  cui  all'articolo  18,  ai
fini  della  definizione  unitaria  della   posizione   italiana   da
rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, in sede di Unione europea. 
  6. Il funzionamento  del  CIAE  e'  disciplinato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta
del Ministro per gli affari europei,  di  concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri, sentiti il Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, il Ministro per la  coesione  territoriale  e  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui
al primo periodo, restano efficaci gli atti  adottati  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 4, ultimo  periodo,  della  legge  4  febbraio
2005, n. 11. 
  7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee puo'  avvalersi,
entro  un  contingente  massimo  di  venti   unita',   di   personale
appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di
comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio
1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il  numero  delle
unita' di personale e' stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel
limite  massimo  delle  risorse  finanziarie  disponibili  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  8.  Nei  limiti  di  un  contingente  massimo  di  sei  unita',  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee puo' avvalersi di personale delle regioni  o  delle  province
autonome  appartenente  alla  terza  area  o  qualifiche  equiparate,
designato dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del  Consiglio
dei Ministri o con il Ministro per gli affari europei.  Il  personale
assegnato conserva lo stato  giuridico  e  il  trattamento  economico
dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa. 
  9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di sostegno  al
funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di  cui
all'articolo  19,  nell'ambito  del  Dipartimento  per  le  politiche
europee e' individuato l'ufficio di Segreteria del CIAE. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell' articolo  17  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, e' il seguente: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il testo dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005,
          n. 11 (Norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  al
          processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
          esecuzione degli obblighi comunitari), cosi' recita: 
              «Art. 2  (Comitato  interministeriale  per  gli  affari
          comunitari europei). - 1. Al fine di  concordare  le  linee
          politiche del Governo, e coordinarle con i pareri  espressi
          dal Parlamento nelle  medesime  materie,  nel  processo  di
          formazione  della  posizione   italiana   nella   fase   di
          predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea
          e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di  cui
          alla presente legge, e' istituito presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri il  Comitato  interministeriale  per
          gli affari comunitari europei (CIACE), che e'  convocato  e
          presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o  dal
          Ministro  per  le  politiche   comunitarie   e   al   quale
          partecipano il Ministro degli affari  esteri,  il  Ministro
          per gli  affari  regionali  e  gli  altri  Ministri  aventi
          competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e  delle
          tematiche inseriti all'ordine del giorno. 
              2.  Alle  riunioni  del  CIACE,  quando   si   trattano
          questioni che interessano anche le regioni  e  le  province
          autonome, possono chiedere  di  partecipare  il  presidente
          della Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di
          regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per  gli
          ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti  delle
          associazioni rappresentative degli enti locali. 
              3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto  delle
          competenze attribuite dalla Costituzione e dalla  legge  al
          Parlamento, al Consiglio dei  Ministri  e  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE
          si avvale  di  un  comitato  tecnico  permanente  istituito
          presso  il  Dipartimento  per  le  politiche   comunitarie,
          coordinato e  presieduto  dal  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato  tecnico
          fanno  parte  direttori  generali  o  alti  funzionari  con
          qualificata  specializzazione  in  materia,  designati   da
          ognuna  delle  amministrazioni  del  Governo.   Quando   si
          trattano questioni che interessano anche le  regioni  e  le
          province autonome, il  comitato  tecnico,  integrato  dagli
          assessori  regionali   competenti   per   le   materie   in
          trattazione o loro delegati, e' convocato e presieduto  dal
          Ministro per le politiche comunitarie, in  accordo  con  il
          Ministro per gli affari  regionali,  presso  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Il  funzionamento
          del  CIACE  e  del   comitato   tecnico   permanente   sono
          disciplinati, rispettivamente, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e con decreto del  Ministro  per
          le politiche comunitarie. 
              4-bis.  Al  fine  del  funzionamento  del   CIACE,   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
          coordinamento delle politiche comunitarie  potra'  valersi,
          entro un contingente massimo di venti unita', di  personale
          appartenente alla terza area o  qualifiche  equiparate,  in
          posizione di comando proveniente da altre  amministrazioni,
          al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17,
          comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  scelto
          prioritariamente tra coloro che hanno maturato  un  periodo
          di servizio di almeno due anni, o in  qualita'  di  esperto
          nazionale  distaccato  presso  le  istituzioni  dell'Unione
          europea, o presso organismi dell'Unione  europea  ai  sensi
          dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. Nell'ambito del predetto contingente, il numero  delle
          unita' di personale viene stabilito entro il 31 gennaio  di
          ogni anno, nel limite  massimo  delle  risorse  finanziarie
          disponibili  presso  la  Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Il testo dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
          n. 127 (Misure urgenti per  lo  snellimento  dell'attivita'
          amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e   di
          controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  17  maggio
          1997, n. 113, S.O., e' il seguente: 
              «Art.17   (Ulteriori   disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento   dei   procedimenti   di   decisione   e    di
          controllo). - (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis).».