Art. 2 
 
 
              Disciplina della professione di avvocato 
 
  1.  L'avvocato  e'  un  libero  professionista  che,  in  liberta',
autonomia e indipendenza, svolge le attivita' di cui ai commi 5 e 6. 
  2.  L'avvocato  ha  la   funzione   di   garantire   al   cittadino
l'effettivita' della tutela dei diritti. 
  3.  L'iscrizione  ad  un  albo  circondariale  e'  condizione   per
l'esercizio della professione di avvocato.  Possono  essere  iscritti
coloro che, in possesso  del  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza
conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46,
ovvero l'esame di abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
avvocato prima della data di entrata in vigore della presente  legge.
Possono essere altresi' iscritti:  a)  coloro  che  hanno  svolto  le
funzioni  di  magistrato  ordinario,  di  magistrato   militare,   di
magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello  Stato,  e
che abbiano cessato  le  dette  funzioni  senza  essere  incorsi  nel
provvedimento  disciplinare  della   censura   o   in   provvedimenti
disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei  successivi  due  anni,  non
puo' esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto  le
proprie  funzioni  negli  ultimi  quattro   anni   antecedenti   alla
cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo  cinque  anni
di insegnamento di materie  giuridiche.  L'avvocato  puo'  esercitare
l'attivita' di difesa davanti  a  tutti  gli  organi  giurisdizionali
della  Repubblica.  Per  esercitarla   davanti   alle   giurisdizioni
superiori   deve   essere   iscritto   all'albo   speciale   regolato
dall'articolo 22. Restano iscritti  agli  albi  circondariali  coloro
che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino  iscritti  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attivita', e' soggetto alla
legge e alle regole deontologiche. 
  5. Sono attivita'  esclusive  dell'avvocato,  fatti  salvi  i  casi
espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e
la difesa nei giudizi davanti a tutti gli  organi  giurisdizionali  e
nelle procedure arbitrali rituali. 
  6.  Fuori  dei  casi  in  cui  ricorrono  competenze  espressamente
individuate relative a specifici  settori  del  diritto  e  che  sono
previste  dalla   legge   per   gli   esercenti   altre   professioni
regolamentate, l'attivita' professionale di consulenza  legale  e  di
assistenza  legale   stragiudiziale,   ove   connessa   all'attivita'
giurisdizionale,  se  svolta  in  modo  continuativo,  sistematico  e
organizzato, e' di competenza degli avvocati. E' comunque  consentita
l'instaurazione  di  rapporti  di  lavoro   subordinato   ovvero   la
stipulazione di contratti di  prestazione  di  opera  continuativa  e
coordinata, aventi ad oggetto la  consulenza  e  l'assistenza  legale
stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro  o  del
soggetto  in  favore  del  quale  l'opera  viene  prestata.   Se   il
destinatario delle predette  attivita'  e'  costituito  in  forma  di
societa', tali attivita' possono essere  altresi'  svolte  in  favore
dell'eventuale societa' controllante,  controllata  o  collegata,  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.  Se  il  destinatario  e'
un'associazione o un ente esponenziale nelle  diverse  articolazioni,
purche' portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile  ad
un gruppo non  occasionale,  tali  attivita'  possono  essere  svolte
esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze  istituzionali
e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. 
  7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro  che
siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale,  nonche'  agli
avvocati dello Stato. 
  8. L'uso del titolo e' vietato a chi sia stato radiato.