Art. 2 
 
 
                     Modifiche al libro secondo 
            del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 230, comma 1, lettera b), alla rubrica del capo III
del titolo II e all'articolo 365,  rubrica  e  comma  1,  la  parola:
«velivoli»,  ovunque   ricorre,   e'   sostituita   dalla   seguente:
«aeromobili»; 
  b) all'articolo 233, dopo il comma  1  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  «1-bis.  Alle  costruzioni  e  alle   ricostruzioni   di   edilizia
residenziale pubblica destinate a uso militare si applica  l'articolo
1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.»; 
    c) all'articolo 238, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi
negli aeroporti militari aperti al traffico civile,  si  tiene  conto
anche delle infrastrutture e  dei  servizi  forniti  dall'Aeronautica
militare,  che  stipula   apposita   convenzione   con   il   gestore
aeroportuale, per la  definizione  degli  stessi  e  l'individuazione
delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.»; 
  d) all'articolo 251, comma 3, la parola: «direzione» e'  sostituita
dalla seguente: «struttura»; 
  e) all'articolo 271, comma 4, le parole: «Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
su  proposta  del  Commissario,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri  dell'interno  e
dell'economia e  delle  finanze,  in  base  alle  competenze  di  cui
all'articolo 267,»; 
  f) all'articolo 300, comma 2, la  parola:  «marchi»  e'  sostituita
dalle seguenti: «segni distintivi»; 
  g) agli articoli 306, comma 4, 307, comma 10, alinea e lettere a) e
b), e 324, comma 10, le parole: «Direzione generale dei lavori e  del
demanio»,  ovunque  ricorrono,  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato  generale  della
difesa»; 
  h) all'articolo 307, dopo il comma 11  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  «11-bis. In materia di valorizzazione  e  dismissione,  nonche'  di
trasferimento o conferimento a fondi immobiliari,  di  beni  immobili
del  Ministero  della  difesa,  si  applicano  altresi'  le  seguenti
disposizioni: 
  a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214; 
  b) articoli 43 e 53, comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35; 
  c) comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, introdotto  dall'articolo  23-ter,  comma  1,  lettera  g),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  d) comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  e
successive modificazioni.»; 
  i) l'articolo 350 e' abrogato; 
  l) all'articolo 363, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si applica, altresi', l'articolo 2, comma  2,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.»; 
  m) all'articolo 368, comma 2: 
  1) le parole: «Ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 16, del  decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» sono sostituite dalla  seguenti:
«Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  2) le parole: «allegato I al decreto legislativo n.  59  del  2005»
sono sostituite dalle seguenti:  «allegato  VIII  alla  Parte  II  al
decreto legislativo n. 152 del 2006»; 
  n) alla rubrica della sezione IX del capo I  del  titolo  VIII,  le
parole: «nella zona delle operazioni» sono soppresse; 
  o) all'articolo 458, dopo il comma  2  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  «2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non
sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione.»; 
    p) all'articolo 478, dopo il comma 4 e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
  «4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non
sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione.»; 
    q) all'articolo 499, comma 5, primo periodo, le  parole:  «in  di
istituto» sono sostituite dalle seguenti: «in proprieta' a favore  di
istituto». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 230 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 230 (Categorie dei beni della Difesa - Rinvio  ad
          altre fonti). - 1. I beni della Difesa  si  distinguono  in
          demanio  pubblico  e  beni  patrimoniali,   disponibili   e
          indisponibili, secondo le norme del codice civile,  e  sono
          sottoposti: 
              a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali
          categorie di beni; 
              b)  alle  disposizioni   dettate   nel   codice   della
          navigazione e  relativo  regolamento,  e  nelle  pertinenti
          leggi speciali, per porti  e  aeroporti  militari,  navi  e
          aeromobili militari; 
              c)  alle  disposizioni   dettate   nel   codice   della
          proprieta' industriale  (decreto  legislativo  10  febbraio
          2005, n. 30) per le invenzioni militari; 
              d) alle disposizioni dettate nel codice penale  per  la
          tutela dei beni militari.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 233, comma  1-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  inserito
          dal presente decreto: 
              «Art. 233 (Individuazione delle  opere  destinate  alla
          difesa nazionale a fini determinati). - 1. (Omissis). 
              1-bis.  Alle  costruzioni  e  alle   ricostruzioni   di
          edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare  si
          applica l'art. 1 della legge 29  luglio  1949,  n.  717,  e
          successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 238, comma  3-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  inserito
          dal presente decreto: 
              «Art.  238  (Porti  e  aeroporti  militari).   -   1-3.
          (Omissis). 
              3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da
          applicarsi negli  aeroporti  militari  aperti  al  traffico
          civile, si tiene conto anche  delle  infrastrutture  e  dei
          servizi  forniti  dall'Aeronautica  militare,  che  stipula
          apposita convenzione con il gestore  aeroportuale,  per  la
          definizione degli stessi e l'individuazione delle modalita'
          per il ristoro dei costi sostenuti. 
              4. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  251,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 251 (Uso speciale e  obbligatorio  dei  campi  di
          tiro a segno - Quota di iscrizione). - 1-2. (Omissis). 
              3. La quota annua per  l'iscrizione  obbligatoria  alle
          sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate
          ai commi 1 e 2 e' stabilita  in  euro  11,56.  Con  decreto
          dirigenziale della competente struttura del Ministero della
          difesa,  di  concerto  con  i  competenti   dirigenti   dei
          Ministeri dell'interno, della  giustizia,  dell'economia  e
          delle finanze e  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
          forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota,
          sulla base delle variazioni  percentuali  del  costo  della
          vita quale risulta ai fini delle rilevazioni  ISTAT  per  i
          conti economici nazionali pubblicati a marzo di  ogni  anno
          nella relazione sulla situazione economica del  Paese.  Gli
          aumenti decorrono dal 1°  gennaio  dell'anno  successivo  a
          quello di rilevazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  271,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 271 (Inventariazione e affidamento dei sepolcreti
          nel territorio nazionale). - 1-2-3. (Omissis). 
              4.  A  richiesta  dei  comuni  interessati  e  mediante
          apposite convenzioni  da  approvarsi  dal  Ministero  della
          difesa,  di  concerto  con  i  Ministeri   dell'interno   e
          dell'economia e delle finanze, in base alle  competenze  di
          cui all'art. 267, sono stabilite le somme da  corrispondere
          dallo  Stato  a  titolo  di  contributo  nelle   spese   di
          manutenzione e custodia delle opere date in  consegna  e  a
          titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia
          delle sepolture di cui al comma 3.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  300,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 300  (Diritti  di  proprieta'  industriale  delle
          Forze armate). - 1. (Omissis). 
              2. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque fabbrica, vende, espone,  adopera  industrialmente
          ovvero   utilizza   al   fine   di   trarne   profitto   le
          denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi
          di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni  di  cui
          al medesimo comma e' punito con la multa da euro 1.000,00 a
          euro 5.000,00. 
              3-4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 4,  dell'art.  306  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 306 (Dismissione degli alloggi  di  servizio  del
          Ministero della difesa). - 1-3. (Omissis). 
              4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione
          di  cui  al  comma  3,  il  Ministero  della  difesa   puo'
          avvalersi, tramite la Direzione dei lavori  e  del  demanio
          del Segretariato generale della difesa,  dell'attivita'  di
          tecnici dell'Agenzia del demanio. 
              4-bis-5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 307, commi 10 e 11-bis,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 307  (Dismissioni  di  altri  beni  immobili  del
          Ministero della difesa). - 1-9. (Omissis). 
              10. Il Ministero della difesa - Direzione dei lavori  e
          del demanio del Segretariato generale della difesa, sentito
          il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Agenzia  del
          demanio, individua, con uno o piu'  decreti,  gli  immobili
          militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2,  da
          alienare secondo le seguenti procedure: 
              a) le alienazioni, permute, valorizzazioni  e  gestioni
          dei beni, che possono  essere  effettuate  anche  ai  sensi
          dell'art. 58 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
          legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui  al
          regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,  nonche'  alle  norme
          della contabilita' generale dello Stato, fermi  restando  i
          principi  generali  dell'ordinamento   giuridico-contabile,
          sono effettuate direttamente dal Ministero della  difesa  -
          Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del   Segretariato
          generale della difesa,  che  puo'  avvalersi  del  supporto
          tecnico-operativo   di   una   societa'   pubblica   o    a
          partecipazione  pubblica  con  particolare   qualificazione
          professionale  ed  esperienza   commerciale   nel   settore
          immobiliare; 
              b) la determinazione del valore dei  beni  da  porre  a
          base d'asta e'  decretata  dal  Ministero  della  difesa  -
          Direzione  dei  lavori  e  del  demanio  del   Segretariato
          generale della difesa, previo parere di  congruita'  emesso
          da una  commissione  appositamente  nominata  dal  Ministro
          della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo  o
          da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei
          Ministeri della difesa e  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  da  un   esperto   in   possesso   di   comprovata
          professionalita'  nella  materia.  Dall'istituzione   della
          Commissione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica e ai componenti della  stessa
          non spetta alcun compenso o rimborso spese; 
              c)-f) (Omissis). 
              11. (Omissis). 
              11-bis. In materia  di  valorizzazione  e  dismissione,
          nonche'   di   trasferimento   o   conferimento   a   fondi
          immobiliari, di beni immobili del Ministero  della  difesa,
          si applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
              a) art. 3-ter, commi 12  e  13,  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto  dall'art.
          27, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214; 
              b)  articoli  43  e  53,  comma  2,  lettera  a),   del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
              c) comma 8-quater  dell'art.  33  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'art.  23-ter,
          comma 1, lettera g), del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135; 
              d) comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre 2011, n.
          183, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  324,  comma  10,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  324  (Pubblicita'  del  decreto   impositivo   -
          Esecutivita' - Impugnazioni). - 1-9. (Omissis). 
              10.  I  ricorsi  gerarchici  presentati  ai  comandanti
          territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni
          alla Direzione dei lavori e del  demanio  del  Segretariato
          generale  della  difesa   del   Ministero   della   difesa,
          accompagnati da una breve relazione  e  da  una  copia  del
          decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione
          e notificazione.». 
              - Si riporta dell'art. 363,  comma  1-bis,  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 363 (Limiti di zolfo  nei  combustibili  per  uso
          marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da
          inquinamento marino). - 1. (Omissis). 
              1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi  militari  da
          guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di  impianti
          per la raccolta di rifiuti e  di  antinquinamento,  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24
          giugno 2003, n. 182, e all'art. 3,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  6  novembre  2007,  n.  202.  Con  il  decreto
          interministeriale di cui all'art. 3, comma 2,  del  decreto
          legislativo n.  182  del  2003  sono  stabilite  le  misure
          necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra  ed
          ausiliarie conferiscano i rifiuti ed i residui  del  carico
          in conformita' alla normativa vigente  in  materia,  tenuto
          conto delle specifiche prescrizioni tecniche  previste  per
          dette navi  e  delle  caratteristiche  di  ogni  classe  di
          unita'. Si  applica,  altresi',  l'art.  2,  comma  2,  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.». 
              - Si riporta il testo  della  rubrica  e  del  comma  1
          dell'art. 365 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 365 (Inquinamento acustico derivante da aeroporti
          e aeromobili militari). -  1.  Ai  sensi  dell'art.  2  del
          decreto legislativo 17  gennaio  2005,  n.  13,  il  citato
          decreto  si  applica  agli  aeroporti  militari  aperti  al
          traffico civile, limitatamente al  traffico  di  aeromobili
          civili, nei quali e' rilevato  un  superamento  dei  limiti
          acustici stabiliti dalle  vigenti  norme  per  le  zone  di
          rispetto individuate in attuazione dell'art.  3,  comma  1,
          lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  368,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 368 (Accesso all'informazione ambientale e difesa
          nazionale). - 1. (Omissis). 
              2.  Ai  sensi  degli  articoli  29-ter,  comma   2,   e
          29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, la domanda di autorizzazione  integrata  ambientale
          deve contenere  l'indicazione  delle  informazioni  che  ad
          avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di
          difesa nazionale, tenendo conto delle  indicazioni  di  cui
          all'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124. In tale caso
          il richiedente fornisce all'autorita' competente anche  una
          versione della domanda priva delle informazioni  riservate,
          ai  fini  dell'accessibilita'  al   pubblico.   L'autorita'
          competente puo' sottrarre all'accesso le  informazioni,  in
          particolare  quelle  relative  agli  impianti  militari  di
          produzione di esplosivi di cui al punto  4.6  dell'allegato
          VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del  2006,
          se   cio'   si   rende   necessario   per   l'esigenza   di
          salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della legge  7  agosto
          1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la  sicurezza
          pubblica o la difesa nazionale.». 
              - Si riporta il testo della rubrica  della  sezione  IX
          del capo I del titolo VIII del  libro  secondo  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Sezione IX - Requisizioni». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  499,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 499  (Indennita'  nel  caso  di  requisizione  in
          proprieta'). - 1-4. (Omissis). 
              5. Nel caso di  ipoteca  costituita  globalmente  sulla
          nave o galleggiante requisito in  proprieta'  a  favore  di
          istituto bancario a  garanzia  dei  finanziamenti  da  esso
          concessi,   l'istituto   determina,   a    richiesta    del
          proprietario o armatore  dell'unita'  requisita,  la  quota
          parte  della  somma  mutuata  da  attribuire  alla  nave  o
          galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del  comma
          4.  Il  pagamento  dell'indennita'  e'  effettuato   previa
          accettazione da parte del  proprietario  o  armatore  della
          quota indicata dall'istituto.  In  caso  di  disaccordo  in
          merito  decide  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              6. (Omissis).».