Art. 2 
 
 
                  Composizione degli organi sociali 
 
  1. Le societa' di cui all'articolo 1 prevedono nei  propri  statuti
che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo,  ove  a
composizione collegiale, sia effettuata  secondo  modalita'  tali  da
garantire che il genere meno' rappresentato ottenga almeno  un  terzo
dei componenti di ciascun organo. 
  2. Qualora sia previsto per  la  nomina  degli  organi  sociali  il
meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la  formazione
delle liste in applicazione  del  criterio  di  riparto  tra  generi,
prevedendo  modalita'  di  elezione  e  di  estrazione  dei   singoli
componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di  legge.
Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto
tra generi per  le  liste  che  presentino  un  numero  di  candidati
inferiore a tre. Inoltre gli  statuti  disciplinano  l'esercizio  dei
diritti di nomina, ove previsti, affinche' non contrastino con quanto
previsto dal presente regolamento. 
  3. Qualora dall'applicazione di  dette  modalita'  non  risulti  un
numero  intero  di  componenti  degli  organi  di  amministrazione  o
controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale  numero  e'
arrotondato per eccesso all'unita' superiore. 
  4. Le societa' prevedono altresi' le modalita' di sostituzione  dei
componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare  in  corso
di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota  di  cui  al
comma 1. 
  5. La quota  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  ai  sindaci
supplenti. Se nel corso del mandato vengono  a  mancare  uno  o  piu'
sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto  a
garantire il rispetto della stessa quota.