Art. 2 
 
 
                      Comitato di assaggiatori 
 
  1. All'articolo  43  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: 
      «1-ter.1.  Il  capo  del  comitato  di   assaggiatori   e'   il
responsabile     dell'organizzazione     e     del      funzionamento
dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di  convocare
gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti  per  intervenire
alla prova. Egli  e'  responsabile  dell'inventario  degli  utensili,
della loro pulizia, della preparazione e codificazione  dei  campioni
per eseguire la prova. 
      1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui  al  comma
1-ter,  le   analisi   sono   effettuate   su   identici   lotti   di
confezionamento, procedendo al prelievo dei  campioni  in  base  alle
seguenti modalita': 
        a) la quantita' di campioni contenuta  in  ciascun  bicchiere
per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml; 
        b) i campioni di olio per  l'assaggio  nei  bicchieri  devono
avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C. 
      1-ter.3.  L'assaggiatore,  per   partecipare   ad   una   prova
organolettica di  oli  d'oliva  vergini,  oltre  ad  essere  iscritto
nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresi': 
        a) essersi astenuto dal fumo da almeno  trenta  minuti  prima
dell'ora stabilita per la prova; 
        b) non aver utilizzato profumi, cosmetici  o  saponi  il  cui
odore persista al momento della prova, nonche' sciacquare e asciugare
le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore; 
        c) non aver ingerito alcun alimento da  almeno  un'ora  prima
dell'assaggio. 
      1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al  momento  della  prova,  si
trovi   in   condizioni   di   inferiorita'   fisiologica   tali   da
comprometterne il senso dell'olfatto o del  gusto,  o  in  condizioni
psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato,
il quale ne dispone l'esonero dal lavoro. 
      1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove organolettiche  e'
redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: 
        a) numero del verbale; 
        b) data e ora del prelevamento dei campioni; 
        c) descrizione delle partite  di  olio,  con  riferimento  al
quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia,
ai recipienti; 
        d) nominativo del capo del comitato di assaggio  responsabile
della preparazione  e  della  codificazione  dei  campioni  ai  sensi
dell'allegato XII in materia di valutazione  organolettica  dell'olio
di oliva vergine, di  cui  al  regolamento  (CEE)  n.  2568/91  della
Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; 
        e) attestazione dei requisiti dei campioni di  cui  al  comma
1-ter.2; 
        f) nominativi delle persone che partecipano  all'accertamento
come assaggiatori; 
        g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni  per
intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; 
        h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'art. 43 del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente
          legge: 
                "Art. 43. Potere sanzionatorio in materia di Made  in
          Italy. 
            (In vigore dal 12 agosto 2012) 
              1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge  24
          dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto il seguente: 
                «49-quater.  Le   Camere   di   commercio   industria
          artigianato  ed  agricoltura  territorialmente   competenti
          ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge  24
          novembre 1981,  n.  689,  ai  fini  dell'irrogazione  delle
          sanzioni pecuniarie amministrative  di  cui  al  precedente
          comma 49-bis.». 
                1-bis. Al fine di prevenire frodi nel  settore  degli
          oli di oliva e di assicurare la corretta  informazione  dei
          consumatori,  in  fase  di  controllo  gli  oli  di   oliva
          extravergini che sono etichettati con la dicitura  "Italia"
          o "italiano", o che comunque evocano  un'origine  italiana,
          sono considerati conformi alla categoria dichiarata  quando
          presentano un contenuto in metil esteri degli acidi  grassi
          ed etil esteri degli acidi grassi  minore  o  uguale  a  30
          mg/kg. Il superamento dei  valori,  salve  le  disposizioni
          penali vigenti, comporta l'avvio  automatico  di  un  piano
          straordinario di sorveglianza dell'impresa da  parte  delle
          Autorita' nazionali competenti per i controlli operanti  ai
          sensi del  regolamento  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 
                1-bis.1. Al fine  di  assicurare  ai  consumatori  la
          possibilita'  di  individuare  gli   oli   che   presentano
          caratteristiche migliori di qualita', per  gli  anni  2013,
          2014 e 2015, nell'ambito delle attivita' di controllo e  di
          analisi degli oli di oliva vergini nella  cui  designazione
          di origine  sia  indicato  il  riferimento  all'Italia,  le
          autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto
          di alchil esteri piu' metil alchil esteri rendono  note  le
          risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate
          mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali.
          All'attuazione  degli  adempimenti  previsti  dal  presente
          comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
                1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE)
          n.  2568/91  della  Commissione,  dell'11  luglio  1991,  e
          successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche
          organolettiche degli oli di oliva vergini e' compiuta da un
          comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si
          considerano conformi alla categoria dichiarata  qualora  lo
          stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica
          e' effettuata da un comitato di  assaggiatori  riconosciuti
          ai sensi dell'articolo 5 del  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  97  del  26  aprile
          2012, e iscritti nell'elenco  di  cui  all'articolo  6  del
          medesimo decreto.  Essa  e'  obbligatoriamente  disposta  e
          valutata a fini probatori nei procedimenti  giurisdizionali
          nell'ambito  dei   quali   debba   essere   verificata   la
          corrispondenza  delle  caratteristiche  del  prodotto  alla
          categoria di oli di oliva dichiarati. 
                1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori  e'  il
          responsabile  dell'organizzazione   e   del   funzionamento
          dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito  di
          convocare  gli  assaggiatori  nel  giorno   e   nell'orario
          stabiliti per intervenire alla prova. Egli e'  responsabile
          dell'inventario degli utensili, della loro  pulizia,  della
          preparazione e codificazione dei campioni per  eseguire  la
          prova. 
                1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di  cui
          al comma 1-ter, le  analisi  sono  effettuate  su  identici
          lotti  di  confezionamento,  procedendo  al  prelievo   dei
          campioni in base alle seguenti modalita': 
                  a) la quantita' di campioni  contenuta  in  ciascun
          bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml; 
                  b) i campioni di olio per l'assaggio nei  bicchieri
          devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C. 
                1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova
          organolettica di  oli  d'oliva  vergini,  oltre  ad  essere
          iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter,  deve
          altresi': 
                    a) essersi astenuto dal  fumo  da  almeno  trenta
          minuti prima dell'ora stabilita per la prova; 
                    b)  non  aver  utilizzato  profumi,  cosmetici  o
          saponi il  cui  odore  persista  al  momento  della  prova,
          nonche' sciacquare e  asciugare  le  mani  ogni  volta  sia
          necessario per eliminare qualsiasi odore; 
                    c) non aver ingerito  alcun  alimento  da  almeno
          un'ora prima dell'assaggio. 
                1-ter.4. Qualora  l'assaggiatore,  al  momento  della
          prova, si trovi in condizioni di  inferiorita'  fisiologica
          tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o
          in   condizioni   psicologiche   alterate,    deve    darne
          comunicazione al capo del comitato,  il  quale  ne  dispone
          l'esonero dal lavoro. 
                1-ter.5.  Ai  fini  della   validita'   delle   prove
          organolettiche e'  redatto  un  verbale  dal  quale  devono
          risultare i seguenti elementi: 
                  a) numero del verbale; 
                  b) data e ora del prelevamento dei campioni; 
                  c)  descrizione  delle   partite   di   olio,   con
          riferimento al quantitativo, alla provenienza del  relativo
          prodotto, alla tipologia, ai recipienti; 
                  d) nominativo del capo  del  comitato  di  assaggio
          responsabile della preparazione e della  codificazione  dei
          campioni  ai  sensi  dell'allegato  XII   in   materia   di
          valutazione organolettica dell'olio di  oliva  vergine,  di
          cui al regolamento  (CEE)  n.  2568/91  della  Commissione,
          dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; 
                  e) attestazione dei requisiti dei campioni  di  cui
          al comma 1-ter.2; 
                  f)  nominativi  delle   persone   che   partecipano
          all'accertamento come assaggiatori; 
                  g)  dichiarazione  attestante  il  rispetto   delle
          condizioni per intervenire in una  prova  organolettica  di
          cui al comma 1-ter.3; 
                  h) orario di inizio e di chiusura  della  procedura
          di prova. 
                1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis,  della  legge
          24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito
          il seguente: «Per  i  prodotti  alimentari,  per  effettiva
          origine  si  intende  il  luogo  di   coltivazione   o   di
          allevamento della materia prima agricola  utilizzata  nella
          produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo  in
          cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale». 
                1-quinquies. All'articolo 2,  comma  2,  lettera  e),
          della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e   successive
          modificazioni, dopo le parole: «la promozione  del  sistema
          italiano  delle  imprese  all'estero»  sono   inserite   le
          seguenti: «e la tutela del "Made in Italy''».". 
              L'allegato XII al Regolamento (CEE)  della  Commissione
          n.   2568/91   dell'11   luglio   1991,    relativo    alle
          caratteristiche degli oli d'oliva  e  degli  oli  di  sansa
          d'oliva nonche' ai  metodi  ad  essi  attinenti,  e'  stato
          pubblicato nella G.U.C.E. 5 settembre 1991, n. L 248.