Art. 2 Criteri e modalita' per la pubblicazione 1. L'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati di cui all'articolo 1, comma 1, e' predisposto secondo i criteri e le modalita' individuate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento, al fine di garantire la massima trasparenza secondo criteri di chiarezza e omogeneita' onde agevolare la reperibilita' e l'uso delle informazioni da parte dei cittadini, attraverso la loro pubblicazione sui siti istituzionali. 2. I regolamenti e i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale corredati in allegato dall'elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati. Gli schemi degli atti normativi, all'atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, sono corredati del predetto elenco, oltre che delle relazioni previste dalle vigenti disposizioni. 3. In tutti i casi le pubbliche amministrazioni statali hanno l'obbligo di pubblicare gli atti e gli elenchi allegati sul proprio sito istituzionale in apposita sezione denominata: «Oneri informativi introdotti ed eliminati», in base alle modalita' definite nell'allegato A. Della allegazione dell'elenco di cui al comma 1 e' responsabile il dirigente che adotta l'atto cui l'elenco si riferisce ovvero, nel caso di regolamenti ministeriali o interministeriali, il soggetto responsabile dell'istruttoria del provvedimento. Della pubblicazione e' responsabile il soggetto preposto alle attivita' di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.