Art. 2 
 
 
                         Tenuta dell'elenco 
 
  1. L'elenco e' tenuto  presso  il  Ministero,  in  continuita'  con
l'elenco istituito ai sensi dell'articolo 5  dell'abrogata  legge  30
luglio 1998, n. 281. 
  2.  L'elenco,  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale   del
Ministero,  e'  tenuto  dalla  Direzione  generale,  competente   per
l'iscrizione nell'elenco, per l'istruttoria delle  domande  e  per  i
controlli per l'accertamento del  possesso  dei  requisiti  da  parte
delle associazioni dei consumatori e degli utenti. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti dell'articolo 5 dell'abrogata legge
          30 luglio 1998, n. 281 , si vedano le note alle premesse.