Art. 2 Tenuta dell'elenco 1. L'elenco e' tenuto presso il Ministero, in continuita' con l'elenco istituito ai sensi dell'articolo 5 dell'abrogata legge 30 luglio 1998, n. 281. 2. L'elenco, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero, e' tenuto dalla Direzione generale, competente per l'iscrizione nell'elenco, per l'istruttoria delle domande e per i controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti dell'articolo 5 dell'abrogata legge 30 luglio 1998, n. 281 , si vedano le note alle premesse.