Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a)  «legge»:  la  legge  9  luglio  1990,  n.  185,  e   successive
modificazioni; 
  b) «materiali»: i materiali di  armamento  di  cui  all'articolo  2
della legge; 
  c)  «elenco»:  l'elenco  dei  materiali   di   armamento   di   cui
all'articolo 2, comma 3, della legge; 
  d)  «registro»:  il  registro  nazionale  delle  imprese   di   cui
all'articolo 3 della legge; 
  e) «operatore» e «operatori»: i soggetti interessati a  ottenere  o
che hanno ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla  osta  di
cui alla legge, nonche' i  soggetti  che  effettuano  le  transazioni
bancarie di cui all'articolo 27 della legge; 
  f)  «operazione»  ed  «operazioni»:  esportazione  e  importazione,
definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione,
trasferimento  intracomunitario,  intermediazione,   delocalizzazione
produttiva, trasferimento  intangibile,  concessione  di  licenze  di
fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi, di
cui all'articolo 1 e all'articolo  2,  commi  5  e  7,  della  legge;
prestazione o cessione di servizi di cui  all'articolo  2,  comma  6,
all'articolo 9, comma 5, lettera a),  e  all'articolo  11,  comma  2,
lettera b), della legge; 
  g) «comitato»: il comitato consultivo di cui all'articolo  7  della
legge; 
  h) «Autorita' nazionale - UAMA»: l'Unita' per le autorizzazioni dei
materiali di armamento di cui all'articolo 7-bis della legge. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 2 della citata legge  n.  185  del
          1990, e' il seguente: 
              «Art. 2 (Materiali di armamento). - 1.  Ai  fini  della
          presente legge, sono materiali di armamento quei  materiali
          che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e
          di progettazione, sono tali da considerarsi  costruiti  per
          un prevalente uso militare o di corpi armati o di Polizia. 
              2. I materiali di armamento di  cui  al  comma  1  sono
          classificati nelle seguenti categorie: 
              a) armi nucleari, biologiche e chimiche; 
              b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; 
              c) armi ed  armamento  di  medio  e  grosso  calibro  e
          relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
          al comma 3; 
              d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; 
              e) carri e  veicoli  appositamente  costruiti  per  uso
          militare; 
              f)  navi  e  relativi   equipaggiamenti   appositamente
          costruiti per uso militare; 
              g) aeromobili ed elicotteri e relativi  equipaggiamenti
          appositamente costruiti per uso militare; 
              h) polveri, esplosivi,  propellenti,  ad  eccezione  di
          quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1; 
              i) sistemi o  apparati  elettronici,  elettro-ottici  e
          fotografici appositamente costruiti per uso militare; 
              l) materiali speciali blindati appositamente  costruiti
          per uso militare; 
              m) materiali specifici per l'addestramento militare; 
              n) macchine, apparecchiature ed attrezzature  costruite
          per la fabbricazione, il collaudo  ed  il  controllo  delle
          armi e delle munizioni; 
              o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per
          uso militare. 
              3. L'elenco dei materiali di armamento, da  comprendere
          nelle categorie di cui al comma 2 e' individuato anche  con
          riferimento ai prodotti per la difesa di  cui  all'allegato
          alla  direttiva  2009/43/CE,  e  successive  modificazioni.
          L'individuazione  di  nuove  categorie  e   l'aggiornamento
          dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi  necessari
          da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto  del
          Ministro della difesa, di concerto  con  i  Ministri  degli
          affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle  finanze
          e dello sviluppo economico, avuto  riguardo  all'evoluzione
          della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche'
          agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. 
              4.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati
          materiali di armamento: 
              a) ai soli fini dell'esportazione e  dei  trasferimenti
          verso altri Stati dell'Unione europea, le parti di ricambio
          e quei componenti specifici dei materiali di cui  al  comma
          2, identificati nell'elenco di cui al comma 3; 
              b)  limitatamente  alle  operazioni  di   esportazione,
          trasferimento  verso  altri  Stati  dell'Unione  europea  e
          transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo  ulteriore  di
          documentazione    e    d'informazione    necessari     alla
          fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui
          al comma 2. 
              5. La presente legge si applica anche alla  concessione
          di  licenze  per  la  fabbricazione  fuori  del  territorio
          nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a)
          del comma 4. 
              6. La prestazione di servizi per l'addestramento e  per
          la manutenzione, da effettuarsi  in  Italia  o  all'estero,
          quando non sia gia' stata  autorizzata  contestualmente  al
          trasferimento  di  materiali  di  armamento,  e'   soggetta
          esclusivamente al nulla osta  del  Ministro  della  difesa,
          sentiti i Ministri  degli  affari  esteri  e  dell'interno,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  dell'istanza,   purche'
          costituisca  prosecuzione  di  un  rapporto  legittimamente
          autorizzato. 
              7.  La  trasformazione  o  l'adattamento  di  mezzi   e
          materiali per uso civile forniti  dal  nostro  Paese  o  di
          proprieta' del committente, sia in Italia  sia  all'estero,
          che  comportino,  per  l'intervento  di  imprese  italiane,
          variazioni  operative  a  fini  bellici  del  mezzo  o  del
          materiale, sono autorizzati secondo le  disposizioni  della
          presente legge.». 
              - Il testo dell'art. 3 della citata legge  n.  185  del
          1990 e' il seguente: 
              «Art. 3 (Registro nazionale delle  imprese).  -  1.  Il
          Registro nazionale delle imprese e' disciplinato  dall'art.
          44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66». 
              - Il testo dell'art. 27 della citata legge n.  185  del
          1990 e' il seguente: 
              «Art. 27 (Norme sull'attivita' bancaria). - 1. Tutte le
          transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate
          dalla presente legge devono essere comunicate entro  trenta
          giorni dalla loro effettuazione al Ministero  dell'economia
          e delle finanze. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato, la  violazione
          delle disposizioni di cui al comma  1  e'  punita  con  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  5.000  a  euro
          25.000. 
              3.  Per   l'accertamento   delle   violazioni   e   per
          l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le  disposizioni
          del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme  di
          legge  in  materia  valutaria,  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  31  marzo  1988,  n.  148,  e
          successive   modificazioni,   fatta   eccezione   per    le
          disposizioni dell'art. 30 del citato testo. I provvedimenti
          di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono
          emessi  senza  acquisire  il   parere   della   commissione
          consultiva prevista dall'art. 32  del  citato  testo  unico
          delle norme di legge in materia valutaria. 
              4. La relazione al Parlamento di cui  all'art.  5  deve
          contenere un  capitolo  sull'attivita'  degli  istituti  di
          credito operanti nel  territorio  italiano  concernente  le
          operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  trasferisce  al
          Ministero degli affari esteri i dati  derivanti  dalla  sua
          attivita' di raccolta delle comunicazioni di cui  al  comma
          1». 
              - Il testo dell'art. 1 della citata legge  n.  185  del
          1990 e' il seguente: 
              «Art. 1 (Controllo dello Stato). -  1.  L'esportazione,
          l'importazione,    il    transito,     il     trasferimento
          intracomunitario  e  l'intermediazione  di   materiale   di
          armamento, nonche' la cessione delle  relative  licenze  di
          produzione e la delocalizzazione produttiva  devono  essere
          conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali
          operazioni vengono  regolamentate  dallo  Stato  secondo  i
          principi della Costituzione  repubblicana  che  ripudia  la
          guerra  come  mezzo  di  risoluzione   delle   controversie
          internazionali. 
              2.  L'esportazione,  l'importazione,  il  transito,  il
          trasferimento  intracomunitario  e  l'intermediazione   dei
          materiali di armamento,  di  cui  all'art.  2,  nonche'  la
          cessione  delle  relative  licenze  di  produzione   e   la
          delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni
          e controlli dello Stato. 
              3. Il Governo predispone misure idonee  ad  assecondare
          la graduale differenziazione produttiva e la conversione  a
          fini civili delle industrie nel settore della difesa. 
              4.  Le   operazioni   di   esportazione,   transito   e
          intermediazione, sono consentite  solo  se  effettuate  con
          Governi esteri o con imprese autorizzate  dal  Governo  del
          Paese  destinatario.   Le   operazioni   di   trasferimento
          intracomunitario sono consentite con le modalita' di cui al
          capo IV, sezione I. 
              5.  L'esportazione,  il  transito,   il   trasferimento
          intracomunitario  e  l'intermediazione  di   materiali   di
          armamento, nonche' la cessione delle  relative  licenze  di
          produzione e la delocalizzazione produttiva,  sono  vietati
          quando sono in  contrasto  con  la  Costituzione,  con  gli
          impegni  internazionali  dell'Italia,   con   gli   accordi
          concernenti la non  proliferazione  e  con  i  fondamentali
          interessi della sicurezza dello Stato, della  lotta  contro
          il terrorismo e del mantenimento  di  buone  relazioni  con
          altri Paesi, nonche' quando mancano adeguate garanzie sulla
          definitiva destinazione dei materiali di armamento. 
              6.  L'esportazione,  il  transito,   il   trasferimento
          intracomunitario  e  l'intermediazione  di   materiali   di
          armamento sono altresi' vietati: 
              a) verso i Paesi  in  stato  di  conflitto  armato,  in
          contrasto con i principi dell'art.  51  della  Carta  delle
          nazioni unite,  fatto  salvo  il  rispetto  degli  obblighi
          internazionali dell'Italia o le diverse  deliberazioni  del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  previo  parere  delle
          Camere; 
              b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi
          dell'art. 11 della Costituzione; 
              c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato
          l'embargo totale o parziale  delle  forniture  belliche  da
          parte delle Nazioni unite o dell'Unione europea (UE)  o  da
          parte   dell'Organizzazione   per   la   sicurezza   e   la
          cooperazione in Europa (OSCE); 
              d) verso i Paesi i cui  Governi  sono  responsabili  di
          gravi  violazioni  delle  convenzioni   internazionali   in
          materia di diritti umani, accertate dai  competenti  organi
          delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; 
              e) verso i Paesi che, ricevendo  dall'Italia  aiuti  ai
          sensi della legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  destinino  al
          proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze  di
          difesa del Paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione
          di aiuti ai sensi della stessa legge,  ad  eccezione  degli
          aiuti alle popolazioni nei casi  di  disastri  e  calamita'
          naturali. 
              7.  Sono  vietate  la  fabbricazione,   l'importazione,
          l'esportazione,    il    transito,     il     trasferimento
          intracomunitario  e  l'intermediazione  di  mine  terrestri
          anti-persona, di munizioni a grappolo di  cui  all'art.  3,
          comma 1, della  legge  14  giugno  2011,  n.  95,  di  armi
          biologiche,  chimiche  e  nucleari,  nonche'   la   ricerca
          preordinata  alla  loro  produzione  o  la  cessione  della
          relativa tecnologia.  Il  divieto  si  applica  anche  agli
          strumenti e alle tecnologie specificamente  progettate  per
          la costruzione delle suddette armi nonche' a quelle  idonee
          alla  manipolazione  dell'uomo  e  della  biosfera  a  fini
          militari. 
              7-bis.  La  cessione  all'estero   delle   licenze   di
          produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di
          armamento da parte di imprese iscritte al registro  di  cui
          all'art. 3 sono vietate qualora concernenti  Stati  oggetto
          di divieto ai sensi del comma 6, in tutti  i  casi  in  cui
          mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei
          relativi materiali prodotti nello Stato terzo,  e  inoltre,
          fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato,  quando
          hanno a oggetto informazioni classificate. 
              8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale
          di armamento sono vietate, ad eccezione: 
              a)   delle   importazioni    effettuate    direttamente
          dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa  per
          la   realizzazione   dei   programmi   di   armamento    ed
          equipaggiamento  delle  Forze  armate  e  di  Polizia,  che
          possono essere consentite direttamente dalle dogane; 
              b) delle importazioni effettuate da  soggetti  iscritti
          al registro nazionale delle  imprese  di  cui  all'art.  3,
          previa autorizzazione di cui all'art. 13; 
              c)  delle  importazioni   temporanee,   effettuate   da
          soggetti iscritti al registro nazionale  delle  imprese  di
          cui all'art. 3, per la revisione dei materiali  d'armamento
          in precedenza esportati; 
              d) delle importazioni effettuate dagli  enti  pubblici,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  in   relazione
          all'esercizio  di  attivita'   di   carattere   storico   o
          culturale, previe le  autorizzazioni  di  Polizia  previste
          dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
              e) delle importazioni temporanee effettuate da  imprese
          straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre
          ed  attivita'  dimostrative,  previa   autorizzazione   del
          Ministero dell'interno rilasciata a seguito di  nulla  osta
          del Ministero della difesa. 
              9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge: 
              a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o
          per  conto  dell'Amministrazione   dello   Stato   per   la
          realizzazione  di  propri   programmi   di   armamento   ed
          equipaggiamento delle Forze armate e di Polizia; 
              b)  le  esportazioni  o   concessioni   dirette   e   i
          trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a  fini  di
          assistenza militare, in base ad accordi internazionali; 
              c)  il  transito  di  materiali  di  armamento   e   di
          equipaggiamento per i bisogni di forze dei  Paesi  alleati,
          secondo la  definizione  della  Convenzione  sullo  statuto
          delle Forze  della  NATO,  purche'  non  siano  invocate  a
          qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII  e
          XIV  della  Convenzione  tra  gli  Stati  partecipanti   al
          Trattato nord atlantico, ratificata con legge  30  novembre
          1955, n. 1335. 
              10. Le esportazioni  temporanee  di  cui  al  comma  9,
          lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di  cui  al
          comma 6 del presente articolo. 
              11.  Sono  escluse  altresi'  dalla  disciplina   della
          presente legge le armi sportive  e  da  caccia  e  relative
          munizioni; le cartucce per uso industriale e  gli  artifizi
          luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di
          cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonche'
          le  armi  corte  da  sparo  purche'  non  automatiche;   le
          riproduzioni di armi antiche e  gli  esplosivi  diversi  da
          quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano quando i trasferimenti  intracomunitari  e
          le esportazioni dei predetti  materiali  sono  destinati  a
          enti governativi o Forze armate o di Polizia. 
              11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo  sono
          effettuate nel rispetto dei principi di cui alle  posizioni
          comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno  2003,  e
          2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008. 
              11-ter. La presente legge si applica alle  esportazioni
          e ai trasferimenti intracomunitari anche quando  realizzati
          attraverso trasferimenti intangibili. 
              11-quater. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
          Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza  di
          informazioni classificate: 
              a)  esprime  pareri  vincolanti   al   rilascio   delle
          autorizzazioni  di  cui   agli   articoli   9,   10-quater,
          10-quinquies e 13; 
              b) autorizza le operazioni e le attivita' di  cui  agli
          articoli 16 e 21.». 
              - Il testo dell'art. 9,  comma  5,  lettera  a),  della
          citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: 
              «5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della
          difesa importazioni ed esportazioni: 
              a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione
          e  riparazione  di  materiali  gia'  oggetto  di  contratti
          autorizzati, ma nei quali tali  specifiche  previsioni  non
          erano contenute o siano scadute;». 
              - Il testo dell'art. 11, comma  2,  lettera  b),  della
          citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: 
                «b) l'ammontare del  contratto  e  l'indicazione  dei
          termini finali di consegna, anche frazionata, previsti  dal
          contratto  medesimo,   nonche'   le   condizioni   per   la
          disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione
          di servizi di manutenzione  o  per  la  cessione  di  altri
          servizi di assistenza;». 
              - Il testo dell'art. 7 della citata legge  n.  185  del
          1990 e' il seguente: 
              «Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso
          il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per
          l'esportazione, l'importazione ed il transito, nonche'  per
          la cessione delle licenze di produzione,  l'intermediazione
          di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva.
          Detto Comitato esprime  pareri  al  Ministro  degli  affari
          esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di  cui  al
          successivo art. 13. 
              2. Il Comitato e' nominato  con  decreto  del  Ministro
          degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del
          Ministero degli affari esteri, di  grado  non  inferiore  a
          Ministro  plenipotenziario,  che  lo   presiede,   da   due
          rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della  difesa  e
          del commercio con l'estero,  e  da  un  rappresentante  dei
          Ministeri delle finanze, dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   delle    partecipazioni    statali    e
          dell'ambiente. Nello  stesso  decreto  vengono  nominati  i
          supplenti di tutti i componenti effettivi. Le  funzioni  di
          segretario sono assolte da un funzionario  diplomatico  del
          Ministero degli affari esteri. 
              3. Il Comitato si avvale della  consulenza  tecnica  di
          due esperti nominati dal Ministro degli affari  esteri,  di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato e  delle  partecipazioni  statali  e  puo'
          avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti
          designati di volta in volta  dal  presidente  del  Comitato
          stesso sentito il parere dei membri. 
              4.  Il  Comitato  e'  validamente  costituito  con   la
          presenza di due terzi dei suoi componenti. 
              5.  Il  Comitato  e'  rinnovato  ogni  tre  anni  ed  i
          componenti possono essere confermati per una volta sola.». 
              - Il testo dell'art. 7-bis della citata  legge  n.  185
          del 1990 e' il seguente: 
              «Art. 7-bis (Ministero degli affari esteri - Unita' per
          le autorizzazioni dei materiali d'armamento - UAMA).  -  1.
          L'Unita' per le autorizzazioni  dei  materiali  d'armamento
          (UAMA) del Ministero degli  affari  esteri  e'  individuata
          quale autorita' nazionale competente per il rilascio  delle
          autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento
          e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per
          gli adempimenti connessi alla materia di cui alla  presente
          legge. L'UAMA e' diretta da un funzionario  della  carriera
          diplomatica   di   grado   non   inferiore    a    Ministro
          plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri.
          L'UAMA   si   avvale   anche   di   personale   di    altre
          Amministrazioni,  tra  cui,   in   particolare,   personale
          militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato
          al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 30. 
              2. Restano ferme  le  competenze  del  Ministero  della
          difesa circa il registro nazionale delle  imprese,  di  cui
          all'art. 3.».