Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1  si  applicano  fino  alla
data di adozione delle decisioni comunitarie in merito alle  sostanze
che figurano nell'elenco provvisorio di cui all'articolo 7,  comma  1
del regolamento (UE) n. 10/2011. 
  2. Le disposizioni di  cui  all'articolo  1  non  si  applicano  ai
materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati  in  un
altro Stato dell'Unione  europea  e  a  quelli  originari  dei  Paesi
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' della
Turchia. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,  e'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 4 febbraio 2013 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro registro n. 3, foglio n. 206