Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione e' consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 2. Per le associazioni professionali e le societa' tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge.
Note all'art. 2: Per il testo dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.