Art. 2 Individuazione della flotta aerea antincendio 1. Il trasferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della flotta aerea antincendio del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominata: «flotta aerea», e' attuato con le modalita' e secondo i tempi di cui all'articolo 7. 2. La flotta aerea di cui al comma 1 si compone degli aeromobili elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. Il Dipartimento della protezione civile fornisce al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la documentazione che attesta lo stato di navigabilita' di ogni aeromobile e ogni ulteriore documentazione necessaria ai fini del trasferimento, con le modalita' e secondo i tempi di cui all'articolo 7.