Art. 2 
 
 
            Individuazione della flotta aerea antincendio 
 
  1. Il trasferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile   della   flotta   aerea
antincendio del Dipartimento  della  protezione  civile,  di  seguito
denominata: «flotta aerea», e' attuato con le modalita' e  secondo  i
tempi di cui all'articolo 7. 
  2. La flotta aerea di cui al comma 1 si  compone  degli  aeromobili
elencati  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento. 
  3. Il Dipartimento della protezione civile fornisce al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile  la
documentazione  che  attesta  lo  stato  di  navigabilita'  di   ogni
aeromobile e ogni ulteriore documentazione  necessaria  ai  fini  del
trasferimento, con le modalita' e secondo i tempi di cui all'articolo
7.