Art. 2 
 
Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di
                            Roma Capitale 
 
  1. La rappresentanza, il  patrocinio  e  l'assistenza  in  giudizio
della  gestione   commissariale,   di   cui   all'articolo   78   del
decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  2.  Prosegue,  senza  oneri  per  la  gestione  commissariale,   il
patrocinio dell'Avvocatura  comunale  nelle  controversie  aventi  ad
oggetto partite inserite nel documento  di  accertamento  del  debito
pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.  Restano  salvi  gli
effetti dell'attivita' processuale gia' svolta dall'Avvocatura  dello
Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 aprile 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            Ministri 
 
                            Grilli, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Patroni Griffi, Ministro per la  pubblica
                            amministrazione e la semplificazione 
 
                            Gnudi, Ministro per gli affari regionali,
                            il turismo e lo sport 
 
                            Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                            Passera, Ministro delle infrastrutture  e
                            dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'articolo 78 del  decreto-legge
          23  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              "Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale 
              1.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica
          e nel rispetto  dei  principi  indicati  dall'articolo  119
          della  Costituzione,  nelle  more  dell'approvazione  della
          legge di disciplina dell'ordinamento, anche  contabile,  di
          Roma Capitale ai  sensi  dell'articolo  114,  terzo  comma,
          della  Costituzione,  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, il  Sindaco  del  comune  di  Roma,
          senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
          Stato, e' nominato Commissario  straordinario  del  Governo
          per la ricognizione della situazione  economico-finanziaria
          del comune  e  delle  societa'  da  esso  partecipate,  con
          esclusione di quelle quotate nei mercati  regolamentati,  e
          per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
          dall'indebitamento pregresso. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri: 
              a)  sono  individuati  gli  istituti  e  gli  strumenti
          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'
          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal
          fine  all'organo  straordinario  di   liquidazione,   fermo
          restando quanto previsto al comma 6; 
              b) su  proposta  del  Commissario  straordinario,  sono
          nominati  tre  subcommissari,  ai  quali   possono   essere
          conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali
          scelto  tra  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, uno tra i dirigenti  della  Ragioneria  generale
          dello Stato  e  uno  tra  gli  appartenenti  alla  carriera
          prefettizia  o  dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,
          collocati in posizione di fuori  ruolo  o  di  comando  per
          l'intera durata  dell'incarico.  Per  l'espletamento  degli
          anzidetti incarichi  gli  organi  commissariali  non  hanno
          diritto  ad  alcun  compenso  o  indennita',   oltre   alla
          retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della
          nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
          posti  di  organico  sono  indisponibili  per   la   durata
          dell'incarico. 
              3. La gestione commissariale  del  comune  assume,  con
          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione
          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le
          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle
          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente
          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28
          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il  concorso  agli
          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune
          di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del
          piano di rientro. 
              4.   Il   piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro
          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione
          vigente.  E'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le
          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a
          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento
          pregresso. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli
          194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          per procedere alla liquidazione degli importi inseriti  nel
          piano di rientro e riferiti ad  obbligazioni  assunte  alla
          data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una  determinazione
          dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione   dell'avvenuta
          assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
          ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra'
          recedere, entro lo  stesso  termine  di  presentazione  del
          piano,   dalle   obbligazioni    contratte    dal    Comune
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto. 
              5. Per l'intera durata del regime commissariale di  cui
          al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
          di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              6. I decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          di  cui  ai  commi  1  e   2   prevedono   in   ogni   caso
          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte
          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
          4 dell'articolo 248 e del comma 12  dell'articolo  255  del
          decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Tutte  le
          entrate del comune  di  competenza  dell'anno  2008  e  dei
          successivi anni sono attribuite alla gestione  corrente  di
          Roma Capitale, ivi comprese quelle  riferibili  ad  atti  e
          fatti  antecedenti   all'anno   2008,   purche'   accertate
          successivamente al 31 dicembre 2007. 
              7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di  Roma
          sono  prorogati  di  sei  mesi  i  termini   previsti   per
          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,
          per l'adozione della  delibera  di  cui  all'articolo  193,
          comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e
          per  l'assestamento  del  bilancio  relativo  all'esercizio
          2008. 
              8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
          cui al presente articolo,  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti
          S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500
          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti
          statali ad esclusione di quelli compensativi per i  mancati
          introiti di natura tributaria.". 
              Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione
          del  T.U.  delle  leggi  e  delle  norme  giuridiche  sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e' pubblicato
          nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1933, n. 286. 
              Si riporta il testo del comma 13-bis  dell'articolo  14
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
              "13-bis.  Per  l'attuazione  del   piano   di   rientro
          dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25  gennaio
          2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
          marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
          e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di  cui
          all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri in data 5 dicembre  2008,  sotto  qualsiasi  forma
          tecnica, per i finanziamenti  occorrenti  per  la  relativa
          copertura di spesa. Si applica l'articolo 4,  commi  177  e
          177-bis,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.   350.   Il
          Commissario    straordinario    del     Governo     procede
          all'accertamento definitivo del debito e ne  da'  immediata
          comunicazione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          congiuntamente alle modalita' di attuazione  del  piano  di
          rientro di cui al primo periodo del presente  comma.  Fermi
          restando la titolarita' del debito in capo all'emittente  e
          l'ammortamento  dello  stesso  a  carico   della   gestione
          commissariale, il Commissario straordinario del Governo  e'
          altresi'  autorizzato,  anche  in  deroga  alla   normativa
          vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
          degli enti territoriali con rimborso unico  a  scadenza,  a
          rinegoziare  i  prestiti  della  specie   anche   al   fine
          dell'eventuale eliminazione del vincolo di  accantonamento,
          recuperando,  ove  possibile,   gli   accantonamenti   gia'
          effettuati.".