Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) autorizzazione unica ambientale: il  provvedimento  rilasciato
dallo sportello unico per le attivita'  produttive,  che  sostituisce
gli atti di comunicazione,  notifica  ed  autorizzazione  in  materia
ambientale di cui all'articolo 3; 
    b) autorita' competente: la  Provincia  o  la  diversa  autorita'
indicata dalla normativa  regionale  quale  competente  ai  fini  del
rilascio,   rinnovo   e   aggiornamento   dell'autorizzazione   unica
ambientale,  che  confluisce   nel   provvedimento   conclusivo   del
procedimento  adottato  dallo  sportello  unico  per   le   attivita'
produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010,  n.  160,  ovvero  nella  determinazione
motivata di cui all'articolo  14-ter,  comma  6-bis,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
    c)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  le  pubbliche
amministrazioni e gli enti  pubblici  che,  in  base  alla  normativa
vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione
unica ambientale; 
    d)  gestore:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha   potere
decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento  e
che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    e) sportello unico per le attivita'  produttive  (SUAP):  l'unico
punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte  le  vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che  fornisce
una risposta unica e  tempestiva  in  luogo  di  tutte  le  pubbliche
amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; 
    f) modifica:  ogni  variazione  al  progetto,  gia'  autorizzato,
realizzato o in fase di  realizzazione  o  dell'impianto,  che  possa
produrre effetti sull'ambiente; 
    g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata
sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano  gli
atti  di  comunicazione,  notifica  e   autorizzazione   in   materia
ambientale compresi nell'autorizzazione unica  ambientale  in  quanto
possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010: 
              «Art. 7. Procedimento unico 
              1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze
          per l'esercizio delle  attivita'  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, sono presentate al SUAP che, entro  trenta  giorni
          dal ricevimento, salvi i termini piu' brevi previsti  dalla
          disciplina regionale, puo'  richiedere  all'interessato  la
          documentazione integrativa; decorso tale termine  l'istanza
          si intende correttamente presentata. 
              2. Verificata la completezza della  documentazione,  il
          SUAP  adotta  il  provvedimento  conclusivo  entro   trenta
          giorni, decorso il termine di  cui  al  comma  1,  salvi  i
          termini piu'  brevi  previsti  dalla  normativa  regionale,
          ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del  comma
          3. 
              3. Quando e' necessario acquisire intese,  nulla  osta,
          concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il
          responsabile del SUAP puo' indire una conferenza di servizi
          ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14  a
          14-quinquies della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  ovvero
          dalle altre normative di  settore,  anche  su  istanza  del
          soggetto  interessato  o  dell'Agenzia.  La  conferenza  di
          servizi e' sempre indetta nel caso in  cui  i  procedimenti
          necessari per acquisire le  suddette  intese,  nulla  osta,
          concerti o assensi abbiano una durata superiore ai  novanta
          giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.
          Scaduto il termine di cui al comma 2,  ovvero  in  caso  di
          mancato ricorso alla  conferenza  di  servizi,  si  applica
          l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge. 
              4.  Tutti  gli  atti  istruttori  e  i  pareri  tecnici
          richiesti sono comunicati  in  modalita'  telematica  dagli
          organismi competenti al responsabile del SUAP. 
              5. Nei procedimenti di cui al comma  1,  l'Agenzia,  su
          richiesta del soggetto interessato, puo' svolgere attivita'
          istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera  c)
          del decreto-legge, e trasmette la relativa  documentazione,
          in via telematica,  al  responsabile  del  SUAP.  L'Agenzia
          fornisce assistenza per l'individuazione  dei  procedimenti
          da attivare  in  relazione  all'esercizio  delle  attivita'
          produttive o alla realizzazione degli impianti  produttivi,
          nonche' per  la  redazione  in  formato  elettronico  delle
          domande,  dichiarazioni  e  comunicazioni  ed  i   relativi
          elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia puo'
          fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza
          di servizi. 
              6.  Il  provvedimento  conclusivo   del   procedimento,
          assunto nei termini di cui agli articoli  da  14  a  14-ter
          della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e',  ad  ogni  effetto,
          titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per  lo
          svolgimento delle attivita' richieste. 
              7. Il rispetto  dei  termini  per  la  conclusione  del
          procedimento  costituisce  elemento  di   valutazione   del
          responsabile del  SUAP  e  degli  altri  soggetti  pubblici
          partecipanti alla conferenza di servizi.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 14-ter, comma  6-bis,
          della citata legge n. 241 del 1990: 
              «6-bis. All'esito dei lavori  della  conferenza,  e  in
          ogni caso scaduto il  termine  di  cui  ai  commi  3  e  4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
          2006,  n.  152;  in  tutti  gli  altri  casi,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis.».