Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente codice si  applica  ai  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  il  cui  rapporto  di  lavoro  e'
disciplinato in base all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del  medesimo
decreto. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  le  norme  contenute  nel
presente  codice  costituiscono  principi  di  comportamento  per  le
restanti categorie di personale di  cui  all'articolo  3  del  citato
decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili  con  le  disposizioni
dei rispettivi ordinamenti. 
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  165  del   2001   estendono,   per   quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice  a
tutti i  collaboratori  o  consulenti,  con  qualsiasi  tipologia  di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di
incarichi negli uffici  di  diretta  collaborazione  delle  autorita'
politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo
di imprese fornitrici di beni o servizi e  che  realizzano  opere  in
favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti  di  incarico  o
nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle  consulenze
o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o
clausole  di  risoluzione  o  decadenza  del  rapporto  in  caso   di
violazione degli obblighi derivanti dal presente codice. 
  4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni  a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano  nel
rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e  delle
relative  norme  di  attuazione,  in  materia  di  organizzazione   e
contrattazione collettiva del proprio personale, di quello  dei  loro
enti  funzionali  e  di  quello  degli  enti  locali  del  rispettivo
territorio. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riportano il testo degli articoli 1 e 3 del citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art.1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -  1.  Le
          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni e delle province autonome, nel  rispetto  dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al fine di: 
                a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi  fondamentali  ai  sensi   dell'art.   117   della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della  legge
          23 ottobre 1992, n.  421,  e  successive  modificazioni,  e
          dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi', per le  Regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
          province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano,   norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
          In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,  rimangono  disciplinati
          dai  rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati   ordinari,
          amministrativi e  contabili,  gli  avvocati  e  procuratori
          dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
          di Stato, il personale della carriera diplomatica  e  della
          carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli  enti  che
          svolgono  la  loro  attivita'  nelle  materie   contemplate
          dall'art. 1 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4  giugno
          1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,  il  rapporto
          di impiego del personale, anche  di  livello  dirigenziale,
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  esclusi  il
          personale volontario previsto dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
          362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato  in
          regime di diritto pubblico  secondo  autonome  disposizioni
          ordinamentali. 
              1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il  personale
          della carriera dirigenziale penitenziaria  e'  disciplinato
          dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'art. 33 della Costituzione ed  agli  articoli  6  e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'art. 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,  n.
          421.».