Art. 2 Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso 1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previe intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10. L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.
Note all'art. 2: - L'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991 e' riportato nelle note alle premesse. - L'articolo 4 della citata legge n. 10 del 1994 e' riportato nelle note alle premesse.