Art. 2 Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010 1. All'articolo 5: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione."; b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente. 2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis e' maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. 2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresi' dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.".
Note all'art. 2: Per il testo del'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010, come modificato dal presente decreto, si vedano le note all'articolo 1.