Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e al relativo Protocollo di modifica di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa e dall'articolo VII del Protocollo stesso. 2. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni previste dall'articolo V del Protocollo di modifica di cui all'articolo 1.