Art. 2 
 
Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti  i
  procedimenti penali per i  delitti  di  cui  all'articolo  572  del
  codice penale 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 282-bis,  comma  6,  dopo  la  parola  "571,"  e'
inserita  la  seguente:  "582,"  e  le  parole  "e  609-octies"  sono
sostituite dalle seguenti: "609-octies e 612, secondo comma"; 
    b) all'articolo 299: 
      1) dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  I
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2  relativi  alle  misure  previste
dagli  articoli  282-bis  e  282-ter  devono  essere   immediatamente
comunicati al difensore  della  persona  offesa  o,  in  mancanza  di
questo, alla persona offesa  e  ai  servizi  socio-assistenziali  del
territorio."; 
      2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata,  a
cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita'." 
      3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis e 282-ter deve essere contestualmente notificata,  a
cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammissibilita'.". 
    c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e'  aggiunta
la seguente: "l-ter) delitti di  maltrattamenti  contro  familiari  e
conviventi e  di  atti  persecutori,  previsti  dall'articolo  572  e
dall'articolo 612-bis del codice penale;"; 
    d) dopo l'articolo 384, e' inserito il  seguente:  "Art.  384-bis
(Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria  hanno  facolta'  di  disporre,  previa
autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla
casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai  luoghi  abitualmente
frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi  e'  colto  in
flagranza dei delitti di  cui  all'articolo  282-bis,  comma  6,  ove
sussistano fondati motivi per  ritenere  che  le  condotte  criminose
possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita
o l'integrita' fisica della persona offesa. 
    2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli
articoli 385 e seguenti del presente titolo."; 
    e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "agli  articoli"
sono inserite le seguenti: "572,"; 
    f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le  parole  "di  cui  agli
articoli" sono inserite le seguenti "572,"; 
    g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e'  aggiunto  il  seguente:
"3-bis. Per il reato di  cui  all'articolo  572  del  codice  penale,
l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato,
a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il  termine  di
cui al comma 3 e' elevato a venti giorni."; 
    h)  all'articolo  415-bis,  comma  1,  dopo  le  parole   "e   al
difensore", sono aggiunte le seguenti: "nonche',  quando  si  procede
per il reato di cui all'articolo 572  del  codice  penale,  anche  al
difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa"; 
    i) all'articolo 498: 
      1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli" sono inserite
le seguenti: "572,"; 
      2) dopo il comma 4-ter  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-quater.
Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona
offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga  condotto
anche tenendo conto della  particolare  vulnerabilita'  della  stessa
persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e
ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona  offesa  o
del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.". 
  2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera  a),  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  e'
inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli  572
e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;". 
  3.  Al  comma  4-ter  dell'articolo  76  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai  reati  di
cui  agli  articoli"  sono  inserite  le  seguenti:  "572,   583-bis,
612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno  2013
e a 2,7 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2014  si  provvede,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per  l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi  anni,  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro
per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e quanto a  400.000  euro  per  l'anno  2014,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e  quanto
a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e  a  2,7  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse
del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012,
n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra  in  vigore
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.