Art. 2 (Diritto allo studio) 1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui. 2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle regioni.