(Regolamento-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                           Norme generali 
 
  1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento,  salvo  quanto
definito negli articoli 3,4,5,6, e 7, in tutto  il  territorio  della
Riserva non sono consentite le seguenti attivita': 
  a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento,  il  disturbo  della
fauna selvatica; ne' vietato altresi' l'abbandono di  specie  animali
non autoctone che possono  alterare  l'equilibrio  naturale.  Per  il
rilascio in liberta' di specie autoctone occorre l'autorizzazione del
soggetto gestore, che altresi' autorizza il prelievo selettivo a fini
gestionali; 
  b) l'espianto o il danneggiamento delle specie  vegetali  spontanee
presenti negli habitat prioritari e comunitari secondo  la  Direttiva
92/43/CEE  (Direttiva  Habitat).   Il   soggetto   gestore   consente
interventi su  tali  specie  o  habitat  per  esigenze  di  tutela  e
conservazione della biodiversita'; 
  c) ogni forma di stoccaggio definitivo di rifiuti solidi e liquidi; 
  d) l'introduzione o rilascio di qualsiasi  sostanza  che  alteri  i
cicli biogeochimici, ad eccezione del transito lungo  la  superstrada
SS 379 e la linea ferroviaria; 
  e) qualsiasi forma di campeggio; 
  f) l'accensione di fuochi all'aperto; 
  g) il sorvolo dei veivoli non autorizzati,  salvo  quanto  definito
dalle leggi sulla disciplina del volo; 
  h)  qualsiasi   forma   di   manomissione   dei   segni   antropici
caratterizzanti il paesaggio rurale locale, quali  muretti  a  secco,
ciglionamenti, lunettamenti,  acquari,  cisterne,  pozzi  a  trincea,
palmenti, ecc.; 
  i) la modifica del regime delle acque e l'alterazione  dell'assetto
idrogeormofologico (come grotte, inghiottitoi, vore, capoventi, lame,
canali, ecc...) salvo autorizzazione  del  soggetto  gestore  per  le
finalita' di gestione, nonche' la  trivellazione  per  l'apertura  di
nuovi pozzi e l'apertura e l'esercizio di cave o la riattivazione  di
quelle dismesse; 
  l) l'esportazione del terreno vegetale dalle zone agricole e sabbia
dalla fascia costiera; 
  m) la realizzazione di nuove strade.