Articolo 2 Norme generali 1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo quanto definito negli articoli 3,4,5,6, e 7, in tutto il territorio della Riserva non sono consentite le seguenti attivita': a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; ne' vietato altresi' l'abbandono di specie animali non autoctone che possono alterare l'equilibrio naturale. Per il rilascio in liberta' di specie autoctone occorre l'autorizzazione del soggetto gestore, che altresi' autorizza il prelievo selettivo a fini gestionali; b) l'espianto o il danneggiamento delle specie vegetali spontanee presenti negli habitat prioritari e comunitari secondo la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat). Il soggetto gestore consente interventi su tali specie o habitat per esigenze di tutela e conservazione della biodiversita'; c) ogni forma di stoccaggio definitivo di rifiuti solidi e liquidi; d) l'introduzione o rilascio di qualsiasi sostanza che alteri i cicli biogeochimici, ad eccezione del transito lungo la superstrada SS 379 e la linea ferroviaria; e) qualsiasi forma di campeggio; f) l'accensione di fuochi all'aperto; g) il sorvolo dei veivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo; h) qualsiasi forma di manomissione dei segni antropici caratterizzanti il paesaggio rurale locale, quali muretti a secco, ciglionamenti, lunettamenti, acquari, cisterne, pozzi a trincea, palmenti, ecc.; i) la modifica del regime delle acque e l'alterazione dell'assetto idrogeormofologico (come grotte, inghiottitoi, vore, capoventi, lame, canali, ecc...) salvo autorizzazione del soggetto gestore per le finalita' di gestione, nonche' la trivellazione per l'apertura di nuovi pozzi e l'apertura e l'esercizio di cave o la riattivazione di quelle dismesse; l) l'esportazione del terreno vegetale dalle zone agricole e sabbia dalla fascia costiera; m) la realizzazione di nuove strade.