Art. 2 
 
 
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza.  Delitto  di
condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti  o  psicotrope  di
                            lieve entita' 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.
309 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 73, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma: 
      "5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque
commette uno dei fatti previsti dal  presente  articolo  che,  per  i
mezzi, la modalita'  o  le  circostanze  dell'azione  ovvero  per  la
qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita',  e'  punito
con le pene della reclusione da uno a cinque anni e  della  multa  da
euro 3.000 a euro 26.000."; 
    b) all'articolo 94, il comma 5 e' abrogato.