(Accordo-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
                SUPPORTO AL PROGETTO E COLLABORAZIONE 
 
  1. Le Parti faciliteranno, permetteranno e sosterranno l'attuazione
del Progetto cooperando e coordinandosi a tale riguardo  tra  loro  e
forniranno per l'attuazione e l'esecuzione  del  Progetto  condizioni
stabili, trasparenti e non discriminatorie. 
  2. Le  Parti  convengono  che  il  Trasporto  sara'  effettuato  in
conformita'  delle  disposizioni  del   presente   Accordo   e   alla
legislazione applicabile ai  sensi  dei  Trattati  Comunitari  e  del
Trattato della Comunita' per l'Energia relativi allo stesso, e  senza
imporre ritardi irragionevoli, restrizioni o oneri.