Art. 2 
 
  1. Qualsiasi variazione  dello  stato  di  diritto  dell'organismo,
rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica,  deve  essere
tempestivamente   comunicata   alla   Divisione   XIV   -    Rapporti
istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi
di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento  per
l'impresa e l'internazionalizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  2. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di
controllo dell'attivita' di  certificazione,  un  accesso  telematico
alla  propria  banca  dati  relativa  alle   certificazioni   emesse,
ritirate, sospese o negate.