Art. 2 
 
  1. A valere sulle  autorizzazioni  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della  legge
23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-bis del  decreto-legge
del 28 dicembre 1998, n.  450,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonche' le tabelle «F»  ed  «E»  delle
leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388,
28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003,
n. 350, 30 dicembre 2004, n.  311,  23  dicembre  2005,  n.  266,  27
dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n.
203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12  novembre
2011, n. 183 e 24 dicembre 2012, n. 228, e'  assegnato  alla  Regione
Toscana  l'importo  complessivo  di   € 11.007.984,35,   di   cui   €
9.005.868,89 quali  risorse  ripartite  alla  Regione  Toscana  ed  €
2.002.115,46 quali risorse ripartite alla Regione Umbria dal  decreto
interministeriale 28 dicembre 2012, per lo svolgimento del  programma
di realizzazione dei n. 5 interventi di cui all'art. 1. 
  2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia
e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.