Art. 2 1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonche' le tabelle «F» ed «E» delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183 e 24 dicembre 2012, n. 228, e' assegnato alla Regione Toscana l'importo complessivo di € 11.007.984,35, di cui € 9.005.868,89 quali risorse ripartite alla Regione Toscana ed € 2.002.115,46 quali risorse ripartite alla Regione Umbria dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, per lo svolgimento del programma di realizzazione dei n. 5 interventi di cui all'art. 1. 2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.