Art. 2 Ambito di applicazione 1. L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. 2. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per lo svolgimento di attivita' di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale e' effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro.