Art. 2 
 
 
            Disposizioni in materia di acconti di imposte 
 
  1. All'articolo 11,  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo
il comma 20 e' inserito il seguente comma: 
    «20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   102,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,  per  il  periodo
d'imposta in corso  al  31  dicembre  2013,  la  misura  dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle societa'  per  gli  enti  creditizi  e
finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,  per
la Banca d'Italia e  per  le  societa'  e  gli  enti  che  esercitano
attivita' assicurativa e' aumentata al 128,5 per cento.». 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per
il periodo d'imposta in corso al  31  dicembre  2013,  per  gli  enti
creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, per la Banca d'Italia  e  per  le  societa'  e  gli  enti  che
esercitano attivita' assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo  77
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e'  applicata
con una addizionale di 8,5 punti percentuali.  L'addizionale  non  e'
dovuta  sulle  variazioni  in  aumento  derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico. 
  3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la  tassazione  di
gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita'
di  partecipati,  l'opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all'addizionale prevista  dal  comma  2  e
provvedono al relativo versamento; i soggetti che  hanno  esercitato,
in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale  di
cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il  proprio
reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2  senza  tener
conto del reddito imputato dalla societa' partecipata. 
  4. La seconda o unica rata  di  acconto  dell'imposta  sul  reddito
delle societa' dovuta per il  periodo  di  imposta  in  corso  al  31
dicembre 2013, determinata in misura corrispondente  alla  differenza
fra l'acconto  complessivamente  dovuto  e  l'importo  dell'eventuale
prima rata di acconto, e' versata entro il 10 dicembre  2013  ovvero,
per i soggetti il cui  periodo  d'imposta  non  coincide  con  l'anno
solare, entro il decimo  giorno  del  dodicesimo  mese  dello  stesso
periodo d'imposta. 
  5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che  applicano  l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, ai sensi del  comma  3  dell'articolo  6  del  medesimo
decreto legislativo, sono tenuti, entro il  16  dicembre  di  ciascun
anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari  al  100
per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei  primi
undici mesi del medesimo anno, ai sensi  del  comma  9  del  medesimo
articolo 6.  Il  versamento  effettuato  puo'  essere  scomputato,  a
decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo, dai  versamenti  della
stessa imposta sostitutiva. 
  6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre  2013,  n.
124 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del  comma  3.
Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta  il
raggiungimento degli  obiettivi  di  maggior  gettito  indicati  alle
medesime lettere, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio decreto, da emanare entro  il  2  dicembre  2013,  stabilisce
l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES  e  dell'IRAP,
dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a  decorrere
dal 1º gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura  tale  da  assicurare  il
conseguimento dei predetti obiettivi anche ai  fini  della  eventuale
compensazione delle minori entrate  che  si  dovessero  generare  per
effetto dell'aumento degli acconti.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - L'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76
          (Primi    interventi    urgenti    per    la     promozione
          dell'occupazione, in particolare giovanile, della  coesione
          sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore  aggiunto
          (IVA)   e   altre   misure   finanziarie   urgenti)   reca:
          "Disposizioni   in   materia   fiscale   e    di    impegni
          internazionali e altre misure urgenti.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  3  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente): 
              "Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.". 
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,  reca:
          "Attuazione della  direttiva  n.  86/635/CEE,  relativa  ai
          conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e  degli
          altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE,
          relativa  agli  obblighi  in  materia  di  pubblicita'  dei
          documenti contabili  delle  succursali,  stabilite  in  uno
          Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con
          sede sociale fuori di tale Stato membro". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  77  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi): 
              "Art. 77 (Aliquota dell'imposta).  -  1.  L'imposta  e'
          commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del
          27,5 per cento.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 106,  comma
          3, del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
              "Art. 106 (Svalutazione dei  crediti  e  accantonamenti
          per rischi su crediti). - 1. Le  svalutazioni  dei  crediti
          risultanti  in  bilancio,  per  l'importo  non  coperto  da
          garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di  beni
          e  dalle  prestazioni  di  servizi  indicate  nel  comma  1
          dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio  nel
          limite dello 0,50  per  cento  del  valore  nominale  o  di
          acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite  si
          tiene conto anche di accantonamenti per rischi su  crediti.
          La  deduzione  non  e'  piu'  ammessa  quando   l'ammontare
          complessivo delle svalutazioni e  degli  accantonamenti  ha
          raggiunto  il  5  per  cento  del  valore  nominale  o   di
          acquisizione dei crediti risultanti in bilancio  alla  fine
          dell'esercizio. 
              2.  Le  perdite  sui  crediti  di  cui  al   comma   1,
          determinate  con  riferimento  al  valore  nominale  o   di
          acquisizione dei crediti stessi, sono  deducibili  a  norma
          dell'articolo 101,  limitatamente  alla  parte  che  eccede
          l'ammontare  complessivo   delle   svalutazioni   e   degli
          accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.  Se  in  un
          esercizio  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e
          degli accantonamenti dedotti eccede  il  5  per  cento  del
          valore nominale o di acquisizione dei crediti,  l'eccedenza
          concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 
              3. Per gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
          e le perdite su crediti  verso  la  clientela  iscritti  in
          bilancio  a  tale  titolo,  diverse  da  quelle  realizzate
          mediante cessione a  titolo  oneroso,  sono  deducibili  in
          quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate  e
          nei quattro successivi. Le perdite  su  crediti  realizzate
          mediante  cessione  a  titolo   oneroso   sono   deducibili
          integralmente  nell'esercizio  in  cui  sono  rilevate   in
          bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni  e  le
          perdite deducibili in quinti si  assumono  al  netto  delle
          rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. 
              3-bis. 
              4. Per gli enti creditizi e  finanziari  nell'ammontare
          dei crediti rilevanti ai  fini  del  presente  articolo  si
          comprendono  anche  quelli  impliciti  nei   contratti   di
          locazione finanziaria. 
              5.". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  117  e  115  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986: 
              "Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione  di  gruppo
          di imprese controllate  residenti).  -  1.  La  societa'  o
          l'ente  controllante  e   ciascuna   societa'   controllata
          rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma  1,
          lettere a) e b),  fra  i  quali  sussiste  il  rapporto  di
          controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del
          codice civile, con i requisiti  di  cui  all'articolo  120,
          possono  congiuntamente   esercitare   l'opzione   per   la
          tassazione di gruppo. 
              2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettera
          d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 solo  in
          qualita' di controllanti ed a condizione: 
                a) di essere residenti in Paesi con  i  quali  e'  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; 
                b)  di  esercitare   nel   territorio   dello   Stato
          un'attivita' d'impresa,  come  definita  dall'articolo  55,
          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita
          dall'articolo 162,  nel  cui  patrimonio  sia  compresa  la
          partecipazione in ciascuna societa' controllata. 
              3. Permanendo il requisito  del  controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile.  Nel  caso  venga  meno  tale  requisito   si
          determinano le conseguenze di cui all'articolo 124." 
              "Art. 115 (Opzione per la trasparenza  fiscale).  -  1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile dei soggetti di cui all'articolo  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui  allo  stesso  articolo  73,
          comma 1, lettera  a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
          diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,
          richiamata dall'articolo  2346  del  codice  civile,  e  di
          partecipazione agli utili non inferiore al 10 per  cento  e
          non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
          indipendentemente        dall'effettiva         percezione,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili. Ai soli fini dell'ammissione al  regime  di  cui  al
          presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
          utili di cui al periodo precedente non  si  considerano  le
          azioni prive del predetto diritto di voto  e  la  quota  di
          utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
          primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
          di partecipazione al  capitale  delle  azioni  medesime.  I
          requisiti di cui  al  primo  periodo  devono  sussistere  a
          partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
          partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
                a) i  soci  partecipanti  fruiscano  della  riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
                b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di  cui
          agli articoli 117 e 130. 
              2. Nel caso in cui i soci con i  requisiti  di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
              3.  L'imputazione  del  reddito  avviene  nei   periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
              4. L'opzione e' irrevocabile per tre  esercizi  sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria,  entro  il  primo  dei  tre  esercizi  sociali
          predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              5. L'esercizio dell'opzione  di  cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
              6. Nel caso vengano meno le condizioni per  l'esercizio
          dell'opzione, l'efficacia della  stessa  cessa  dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli effetti dell'opzione  non  vengono  meno  nel  caso  di
          mutamento   della   compagine   sociale   della    societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
              7. Nel primo esercizio di  efficacia  dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel  caso  di  mancato
          rinnovo  dell'opzione,   gli   obblighi   di   acconto   si
          determinano senza considerare gli effetti dell'opzione  sia
          per la societa' partecipata, sia per i soci. 
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con  ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e   gli
          interessi  conseguenti  all'obbligo  di   imputazione   del
          reddito. 
              9. Le disposizioni  applicative  della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'articolo 129. 
              10. Ai soggetti di cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo  40,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
              11. Il socio ridetermina il reddito imponibile  oggetto
          di imputazione rettificando  i  valori  patrimoniali  della
          societa'  partecipata   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 128, fino a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
              12. Per le  partecipazioni  in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 21  novembre  1997,  n.  461  (Riordino
          della disciplina tributaria dei redditi di capitale  e  dei
          redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e  sugli
          altri  redditi  diversi  di  cui  alle  lettere  da  c)   a
          c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)  .  -
          1. 
              2.  I  redditi  di  cui  alle  lettere  da   c-bis)   a
          c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo  i
          criteri  stabiliti  dall'articolo  82  del  predetto  testo
          unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva  delle  imposte
          sui redditi con l'aliquota del 12,50 per  cento.  L'imposta
          sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla
          cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio,  di
          titoli  o  strumenti  finanziari  e   di   contratti,   non
          qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  n.  917  del  1986,  salvo  la
          dimostrazione,  a  seguito  di  esercizio   dell'interpello
          secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'articolo
          167, del citato testo unico del rispetto  delle  condizioni
          indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87  del
          medesimo testo unico. Ai fini del presente comma, i redditi
          diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri  titoli
          di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e  dalle
          obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di  cui
          al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1,
          del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, sono computati nella  misura  del  62,5  per  cento
          dell'ammontare realizzato. 
              3.  Le  plusvalenze  e  gli  altri   redditi   soggetti
          all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle  di  cui
          alla lettera c) dell'articolo  67  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi determinate secondo i  criteri  di  cui
          all'articolo   68   sono   distintamente   indicati   nella
          dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o  piu'  decreti
          del  Ministro  delle  finanze   possono   essere   previsti
          particolari adempimenti ed oneri di documentazione  per  la
          determinazione   dei   predetti   redditi.   L'obbligo   di
          dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e  gli  altri
          proventi per  i  quali  il  contribuente  abbia  esercitato
          l'opzione di cui all'articolo 6. 
              4.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma   2   e'
          corrisposta mediante versamento diretto nei termini  e  nei
          modi previsti per il versamento delle imposte  sui  redditi
          dovute a saldo  in  base  alla  dichiarazione.  L'eventuale
          imposta  sostitutiva  pagata  fino  al  superamento   delle
          percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati
          nella lettera c-bis) del  comma  1,  dell'articolo  67,  e'
          portata in detrazione dalle imposte sui redditi. 
              5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
          le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
          lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1  dell'articolo
          81, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
          percepiti o sostenuti da: 
                a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo
          6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
          e successive modificazioni. 
              6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in  materia  di
          imposta sostitutiva si applicano le  disposizioni  previste
          in materia di imposte sui redditi.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  del
          citato decreto legislativo n. 461 del 1997: 
              "Art.  6  (Opzione  per   l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
          realizzato). - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per
          l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
          5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai  sensi  delle
          lettere c-bis) e c-ter) del comma 1  dell'articolo  81  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come  modificato  dall'articolo  3,  comma  1,  con
          esclusione di quelle  relative  a  depositi  in  valuta,  a
          condizione che i  titoli,  quote  o  certificati  siano  in
          custodia o in amministrazione presso banche e  societa'  di
          intermediazione mobiliare e altri soggetti  individuati  in
          appositi decreti del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          delle  finanze.  Per  le  plusvalenze  realizzate  mediante
          cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta
          lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
          n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli
          altri proventi realizzati mediante i rapporti di  cui  alla
          lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81  o  i
          rapporti e le cessioni di  cui  alla  lettera  c-quinquies)
          dello stesso comma  1,  l'opzione  puo'  essere  esercitata
          sempreche' intervengano nei predetti rapporti  o  cessioni,
          come  intermediari  professionali  o  come  controparti,  i
          soggetti  indicati  nel  precedente  periodo  del  presente
          comma, con cui siano  intrattenuti  rapporti  di  custodia,
          amministrazione, deposito. Ai fini del presente articolo, i
          redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri
          titoli di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60,1 ed equiparati e
          dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi  nella  lista
          di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis,
          comma 1, del medesimo  testo  unico  sono  computati  nella
          misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato. 
              2. L'opzione di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          comunicazione sottoscritta contestualmente al  conferimento
          dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
          o, per i rapporti in essere, anteriormente  all'inizio  del
          periodo d'imposta; per  i  rapporti  di  cui  alla  lettera
          c-quater) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
          i rapporti e le cessioni di cui alla  lettera  c-quinquies)
          del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo  unico  n.
          917 del 1986, come modificato  dall'articolo  3,  comma  1,
          l'opzione  puo'  essere  esercitata  anche  all'atto  della
          conclusione del primo contratto nel  periodo  d'imposta  da
          cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione
          ha effetto per tutto il periodo  d'imposta  e  puo'  essere
          revocata entro la scadenza  di  ciascun  anno  solare,  con
          effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu'
          decreti del Ministro delle  finanze,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione
          del presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  per
          l'esercizio e la revoca dell'opzione  di  cui  al  presente
          articolo. Per i  soggetti  non  residenti  nonche'  per  le
          plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o
          rimborso di quote o azioni  di  organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva  di  cui  al
          comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in  mancanza
          di  esercizio   dell'opzione,   salva   la   facolta'   del
          contribuente di rinunciare a tale regime con effetto  dalla
          prima operazione  successiva.  La  predetta  rinuncia  puo'
          essere esercitata anche dagli  intermediari  non  residenti
          relativamente ai rapporti di  custodia,  amministrazione  e
          deposito ad essi  intestati  e  sui  quali  siano  detenute
          attivita'  finanziarie  di   terzi;   in   tal   caso   gli
          intermediari non residenti sono  tenuti  ad  assolvere  gli
          obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano
          quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
          cui al comma 1. 
              3. I soggetti di cui al  comma  1  applicano  l'imposta
          sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna  plusvalenza,
          differenziale   positivo   o   provento    percepito    dal
          contribuente. Qualora tali soggetti non siano  in  possesso
          dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  di  cui   al   comma   1   sulle
          plusvalenze  e  gli  altri  redditi  ivi  indicati,  devono
          richiederle      al       contribuente,       anteriormente
          all'effettuazione   delle   operazioni;   il   contribuente
          comunica   al   soggetto    incaricato    dell'applicazione
          dell'imposta  i   dati   e   le   informazioni   richieste,
          consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
          in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
          predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
          sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono  tenuti
          in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
          le informazioni necessarie  all'applicazione  dell'imposta.
          Nel   caso   di   inesatta   comunicazione,   il   recupero
          dell'imposta  sostitutiva  non  applicata  o  applicata  in
          misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico  del
          contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
          dal  cento  al  duecento  per  cento  dell'ammontare  della
          maggiore imposta sostitutiva dovuta. 
              4.  Per   l'applicazione   dell'imposta   su   ciascuna
          plusvalenza, differenziale positivo o provento  realizzato,
          escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
          valute estere, i soggetti di cui al comma 1,  nel  caso  di
          pluralita'  di  titoli,  quote,  certificati   o   rapporti
          appartenenti a categorie omogenee, assumono  come  costo  o
          valore di  acquisto  il  costo  o  valore  medio  ponderato
          relativo a ciascuna categoria dei predetti  titoli,  quote,
          certificati o rapporti. 
              5. Qualora siano  realizzate  minusvalenze,  perdite  o
          differenziali  negativi  i  soggetti  di  cui  al  comma  1
          computano in deduzione, fino a loro concorrenza,  l'importo
          delle  predette  minusvalenze,  perdite   o   differenziali
          negativi  dalle  plusvalenze,  differenziali   positivi   o
          proventi realizzati nelle successive  operazioni  poste  in
          essere nell'ambito  del  medesimo  rapporto,  nello  stesso
          periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il  quarto.
          Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto  di
          custodia, amministrazione o deposito o siano  rimborsate  o
          cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
          investimento collettivo  del  risparmio,  le  minusvalenze,
          perdite o differenziali negativi possono essere portati  in
          deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
          a  quello  del  realizzo,  dalle  plusvalenze,  proventi  e
          differenziali  positivi  realizzati  nell'ambito  di  altro
          rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi  soggetti
          intestatari del rapporto o deposito di provenienza,  ovvero
          portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo  82
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  1.  I
          soggetti di cui  al  comma  1  rilasciano  al  contribuente
          apposita certificazione dalla quale risultino i dati  e  le
          informazioni necessarie a  consentire  la  deduzione  delle
          predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi. 
              6. Agli effetti  del  presente  articolo  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso  anche  il  trasferimento  dei
          titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma  1  a
          rapporti di custodia o amministrazione di cui  al  medesimo
          comma, intestati a soggetti diversi dagli  intestatari  del
          rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
          di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento  non  sia
          avvenuto per  successione  o  donazione.  In  tal  caso  la
          plusvalenza,  il  provento,  la  minusvalenza   o   perdita
          realizzate mediante il trasferimento sono  determinate  con
          riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
          dal comma 5 dell'articolo 7, alla data  del  trasferimento,
          dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti  ed  i
          soggetti  di  cui  al  comma  1,   tenuti   al   versamento
          dell'imposta,   possono   sospendere   l'esecuzione   delle
          operazioni  fino  a  che  non  ottengano  dal  contribuente
          provvista per  il  versamento  dell'imposta  dovuta.  Nelle
          ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
          1 rilasciano al contribuente apposita certificazione  dalla
          quale risulti il valore dei titoli,  quote,  certificati  o
          rapporti trasferiti. 
              7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote,  certificati
          o rapporti di cui al comma 1  o  di  loro  trasferimento  a
          rapporti di  custodia  o  amministrazione,  intestati  agli
          stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza,  e
          comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2,  per  il
          calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
          ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui
          al  precedente  articolo,  si  assume  il  costo  o  valore
          determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il  comma
          12, sulla base di apposita  certificazione  rilasciata  dai
          soggetti di cui al comma 1. 
              8.  L'opzione  non  puo'  essere   esercitata   e,   se
          esercitata,  perde  effetto,  qualora  le  percentuali   di
          diritti di voto o  di  partecipazione  rappresentate  dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui  al
          comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate
          nella lettera c) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dall'articolo 3,  comma  1.  Se  il  superamento
          delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio
          dell'opzione,  per  la  determinazione   dei   redditi   da
          assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi  del  comma  1
          dell'articolo 5 si applica  il  comma  7.  Il  contribuente
          comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
          percentuali entro quindici giorni dalla  data  in  cui  sia
          avvenuto o, se precedente, all'atto della  prima  cessione,
          ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei  dati  e  delle
          informazioni in  loro  possesso,  non  siano  in  grado  di
          verificare il superamento. Nel caso di  indebito  esercizio
          dell'opzione  o  di  omessa  comunicazione  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal 2 al 4  per  cento  del  valore
          delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla  data
          della violazione. 
              9.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  provvedono   al
          versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente  al
          concessionario della riscossione  ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria provinciale, entro  il  quindicesimo  giorno  del
          secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
          trattenendone l'importo su  ciascun  reddito  realizzato  o
          ricevendone provvista dal contribuente. Per  le  operazioni
          effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati  ad
          operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
          considera effettuata, ai  fini  del  versamento,  entro  il
          termine previsto per le relative liquidazioni.  I  soggetti
          di  cui  al  comma  1  rilasciano   al   contribuente   una
          attestazione  dei  versamenti  entro  il  mese   di   marzo
          dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
          degli interessati. 
              10.  I  soggetti  di  cui   al   comma   1   comunicano
          all'amministrazione finanziaria entro il termine  stabilito
          per la  presentazione  della  dichiarazione  dei  sostituti
          d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          l'ammontare complessivo delle  plusvalenze  e  degli  altri
          proventi  e  quello  delle  imposte  sostitutive  applicate
          nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
          dei  modelli  di  cui  all'articolo  8  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          stabilite   le   modalita'   di   effettuazione   di   tale
          comunicazione. 
              11.   Per   la   liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto-legge  n.102  del  2013,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 15 (Disposizioni finali di copertura).  -  1.  Al
          fine di reperire le risorse per  assicurare  la  liquidita'
          necessaria   all'attuazione   degli   interventi   di   cui
          all'articolo  13  del  presente  decreto   e'   autorizzata
          l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a  8.000
          milioni di euro per l'anno 2013. Tale importo concorre alla
          rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione
          di titoli di Stato stabilito dalla  legge  di  approvazione
          del bilancio e del livello massimo del ricorso  al  mercato
          stabilito dalla legge di stabilita'. 
              2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
          recate dal predetto articolo  13  del  presente  decreto  e
          nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio e, ove necessario, puo'  disporre  il  ricorso  ad
          anticipazioni di tesoreria, la  cui  regolarizzazione,  con
          l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti  capitoli
          di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio
          in cui e' erogata l'anticipazione. 
              3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  decreto   ad
          esclusione dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.952,9 milioni
          di euro per l'anno 2013, a 555,3 milioni di euro per l'anno
          2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno  2015  e  a  486,1
          milioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso  l'onere
          derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  in  termini  di
          maggiori  interessi  del  debito  pubblico,  si   provvede,
          rispettivamente: 
                a) quanto a 300 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante riduzione delle disponibilita' di competenza e  di
          cassa, delle spese per  consumi  intermedi  e  investimenti
          fissi lordi, secondo quanto  indicato  nell'allegato  2  al
          presente decreto. Per  effettive,  motivate  e  documentate
          esigenze, su  proposta  delle  Amministrazioni  interessate
          possono   essere    disposte    variazioni    compensative,
          nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i  capitoli
          interessati con invarianza degli effetti sull'indebitamento
          netto delle pubbliche amministrazioni; 
                b) quanto a 675,8 milioni di euro  per  l'anno  2013,
          mediante riduzione delle autorizzazioni di  spesa  elencate
          nell'allegato 3 al presente decreto,  per  gli  importi  in
          esso indicati; 
                c) quanto a 186 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64 milioni di  euro  per
          l'anno 2013, mediante utilizzo  delle  disponibilita'  gia'
          trasferite  all'INPS,  nel  medesimo  anno,   in   via   di
          anticipazione, a valere sul predetto Fondo; 
                c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013,
          mediante corrispondente riduzione lineare  delle  dotazioni
          finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in
          termini di competenza e di cassa, nell'ambito  delle  spese
          rimodulabili di parte corrente delle missioni di  spesa  di
          ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
          b), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  ad  esclusione
          degli  stanziamenti  iscritti  nelle  missioni  "Ricerca  e
          innovazione",   "Istruzione   scolastica"   e   "Istruzione
          universitaria"; 
                d) quanto a 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228, e, quanto a 100 milioni di euro  per
          l'anno    2015,    mediante    corrispondente     riduzione
          dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo  7-ter,
          comma  2,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,   n.   43,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71; 
                e) quanto a 600 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante  utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'applicazione dell'articolo 14; 
                f) quanto a 925 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante utilizzo delle maggiori entrate  per  imposta  sul
          valore  aggiunto  derivanti   dalle   disposizioni   recate
          dall'articolo 13; 
                g) quanto a 300 milioni di  euro,  per  l'anno  2013,
          mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato
          pari a 300 milioni di euro, a valere  sulle  disponibilita'
          dei  conti  bancari  di  gestione  riferiti  alle   diverse
          componenti tariffarie intestati alla Cassa  conguaglio  per
          il settore elettrico. L'Autorita' per l'energia elettrica e
          il gas, con apposita  delibera,  provvede  ad  imputare  la
          suddetta  somma  a  riduzione  delle   disponibilita'   dei
          predetti  conti,  assicurando   l'assenza   di   incrementi
          tariffari; 
                h) per la restante parte mediante utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  12,
          pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni
          di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2016. 
              4. Il Ministero dell'economia e delle finanze  effettua
          il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e)  e  f)
          del  comma  3.  Qualora  da  tale  monitoraggio  emerga  un
          andamento  che  non  consenta   il   raggiungimento   degli
          obiettivi  di  maggior  gettito  indicati   alle   medesime
          lettere, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con
          proprio decreto, da  emanare  entro  il  2  dicembre  2013,
          stabilisce l'aumento della misura  degli  acconti  ai  fini
          dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta  2013
          e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle
          accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE  del
          16  dicembre  2008,  in  misura  tale  da   assicurare   il
          conseguimento dei predetti obiettivi anche  ai  fini  della
          eventuale  compensazione  delle  minori  entrate   che   si
          dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. 
              5. L'allegato 1 annesso alla legge 24 dicembre 2012, n.
          228, e' sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto. 
              6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.".