Art. 2 Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale 1. Per l'anno 2013, alle «Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale» e' destinata una quota del Fondo pari ad euro 1.055.672,00. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad azioni ricadenti nelle seguenti aree di intervento prioritarie: a) Compartecipazione finanziaria, ai sensi della normativa vigente (art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010), per la realizzazione di progetti-pilota, di rilevanza sociale, attuati da enti no-profit, ovvero da enti pubblici, aventi ad oggetto l'integrazione e l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani; b) Implementazione dell'iniziativa «Campi Giovani», destinata a ragazzi e ragazze residenti in Italia di eta' compresa tra i 14 ed i 22 anni, consistente nella partecipazione degli stessi ad attivita', da realizzarsi in collaborazione con Enti e Corpi militari che hanno gia' manifestato la propria disponibilita' in merito (Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Marina Militare; Croce Rossa Italiana), di: difesa dell'ambiente, aiuto alla popolazione, prevenzione dagli incendi, apprendimento di nozioni di primo soccorso e gestione delle emergenze in materia di sicurezza sul lavoro, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell'ambiente marino, educazione alla salute, di servizio verso la comunita' e cooperazione, anche internazionale; c) Iniziative volte alla rimozione degli ostacoli al pieno esercizio dei diritti dei giovani, anche in condizioni di disagio, e alla promozione di azioni positive per il rafforzamento del ruolo attivo dei giovani nella vita sociale, istituzionale, culturale ed economica; d) Iniziative relative al rafforzamento ed all'implementazione delle attivita' in materia di «dialogo strutturato» e di politiche giovanili, nel quadro del semestre di Presidenza italiana del Consiglio europeo e dei relativi eventi. 3. Costituiscono, altresi', azioni e progetti di rilevante interesse nazionale l'attivita' dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione del Ministro delegato ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche in collaborazione con enti locali, universita', enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della societa' civile ed associazioni di categoria e professionali, nonche' tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche giovanili ed alle conseguenti definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni da realizzarsi a valere sulle risorse di cui al presente articolo. 4. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo per le politiche giovanili, come individuata dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e considerata in particolare la circostanza che comunicare ai giovani le opportunita' loro offerte dal quadro normativo vigente, ovvero da iniziative del Governo e del Ministro delegato ad essi rivolte, mediante canali comunicativi innovativi e piattaforme tecnologiche avanzate, costituisce intrinsecamente strumento preferenziale per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge, le attivita' informative realizzate mediante piattaforme web, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarita' del Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in conformita' a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2009, recante «Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177». 5. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi 2, 3 e 4, il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale puo' stipulare con l'Agenzia Nazionale per i Giovani, di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agenzia di diritto pubblico vigilata dal Ministro per l'integrazione, specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che definiscano analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalita' di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati. Accordi possono essere stipulati con altre Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Regioni e le Province Autonome e gli Enti Locali, aventi specifica competenza nella materie in cui le azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano. 6. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2013, fino all'emanazione del successivo decreto ministeriale recante la disciplina del Fondo per le politiche giovanili. 7. In considerazione dell'integrale assolvimento, con l'emanazione del presente decreto, ed in particolare ai sensi degli articoli 3 e 4, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013 nei confronti delle Regioni e Province Autonome e degli Enti Locali, eventuali incrementi e riduzioni, nel corrente esercizio finanziario, delle risorse iscritte al capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Fondo per le politiche giovanili», disposte successivamente alla data di adozione del presente decreto in virtu' di successive manovre di finanza pubblica, incideranno sulla quota del «Fondo» destinata alle azioni e progetti di rilevante interesse nazionale di cui al presente articolo.