Art. 2 Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI 1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo 0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita' (( nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi»; )) b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 1. - (Principi generali) -- 1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. Art. 2. - (Benefici) -- 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. 2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. Art. 3. - (Soggetti beneficiari) -- 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese: a) costituite da non piu' di (( dodici mesi )) alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; c) costituite in forma societaria; d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la meta' numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. Art. 4. - (Progetti finanziabili) -- 1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli (( ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, )) nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto. 2. (soppresso). Art. 4-bis. -- (Risorse finanziarie disponibili) -- 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.». c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I; d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»; 2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al comma 01»; 3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato.»; e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla societa' Sviluppo Italia S.p.a.», sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»; f) al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: «della programmazione economica» sono inserite le seguenti: «relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto»; g) all'articolo 23, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: «4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»; h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto regolamento e' emanato, entro i medesimi termini, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». (( 1-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' destinata alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita'» istituita presso il medesimo Fondo. )) 2. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da: «Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse; b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: «esclusivamente» e' sostituita dalla seguente: «anche»; c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis,»; d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».
Riferimenti normativi Il decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 185 , recante "Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2000, n. 156. I relativi Capi I, II, e IV del Titolo I sono abrogati dal predetto decreto legge 145 del 23 dicembre 2013. Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), e' pubblicato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379/5 del 28 dicembre 2006. Il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), e' pubblicato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/3 del 9 agosto 2008 , Allegato 1 recante "Definizione di PMI". Si riporta l'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/3 del 9 agosto 2008: "Art. 24.Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale 1. Gli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale direttamente connessi ad investimenti di cui all'articolo 18, ad investimenti in misure per il risparmio energetico alle condizioni di cui all'articolo 21 e investimenti per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili alle condizioni di cui all'articolo 23 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensita' di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Essa puo' essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.". Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre-2004 , recante "Criteri e modalita' di concessione da parte di Sviluppo Italia S.p.a. degli incentivi a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego previsti dal D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, in attuazione dell'articolo 72 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 2005, n. 14. Il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 28 dicembre 2006, recante "Trasferimento delle risorse per l'imprenditorialita' giovanile in agricoltura da Sviluppo Italia S.p.a. a ISMEA." e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2007, n. 5. Si riporta il comma 100, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.", pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., modificata dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, pubblicata nella Gazz. Uff. del 07/06/2013, n. 132 " 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.". Si riporta l'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese.", pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O., convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.: "Art. 27. Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa 1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o piu' imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale. 2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale. 3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita' dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. 4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati. 5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01PGN001LX0 000770831ART696 & NOTXT=1 & NONAV=2 & TIPO=5 & FT_CID=990 & NAVIPOS=5 & DS_POS=0 & OPERA=01 & - 105 8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi di propria competenza. (106) 9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Si riportano gli articoli 5, 6 e 8 del decreto - legge del 1° aprile 1989, n. 120, recante "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia." pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1989, n. 77 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma, L. 15 maggio 1989, n. 181 (Gazz. Uff. 23 maggio 1989, n. 118). Il comma secondo dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 11 gennaio 1989, n. 5, non convertito in legge: "Art. 5. 1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'articolo 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonche' il programma di promozione industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi . 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi. 3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'articolo 6, il programma speciale di rcindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura percentuale minima del personale siderurgico esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche delle singole iniziative ed alle professionalita' richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva di cui all'articolo 6 . 3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili." "Art. 6 1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'articolo 5, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64 , con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina: l'applicabilita' di tali modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme restando le altre disposizioni relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute nella medesima legge. 2. A tal fine: a) il contributo in conto capitale e' fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ; b) il tasso di interesse, compensativo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati e' determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ; c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive integrazioni e modificazioni. 3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64 , e dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo articolo 63." "Art. 8 1. Ai fini della ammissibilita' al Fondo speciale di reindustrializzazione delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quelle localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalita' indicate nei programmi di cui all'articolo 5. 2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' del Fondo. 3. Il Ministro delle partecipazione statali e' autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il programma speciale di reindustrializzazione, per la realizzazione delle iniziative specificate nel programma di cui all'articolo 5. 4. Detta anticipazione e' collegata alla presentazione di progetti delle singole iniziative, con specificazione analitica dei costi preventivati. 5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento del residuo, puo' essere concessa dal Ministro delle partecipazioni statali qualora il soggetto proponente dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta. 6. Per la realizzazione del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, approvato dal CIPI, il Ministro delle partecipazioni statali dispone, tramite l'IRI, la erogazione contestuale delle somme necessarie, a valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate trimestrali commisurate al fabbisogno ed alle modalita' temporali indicate nel medesimo programma. La SPI S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore delle iniziative imprenditoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote di minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti delle agevolazioni richieste sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree individuate dal presente decreto e previa deliberazione, da adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. A tali prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le condizioni e le modalita' previste dalla normativa di finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 7 per cento. Per le iniziative di cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento e' quello della provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali il CIPI puo' deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di cui al presente comma, di ampliare l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e Terni nonche' a quelli relativi all'applicazione dell'articolo 7, comma 5, purche' ricadente nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza . 7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro nord da parte della SPI S.p.a. potra' essere concesso un contributo per un ammontare non superiore al 25 per cento degli investimenti ammissibili. Tale contributo potra' essere cumulato con quello previsto dal regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalita' indicate all'articolo 11. 8. Alle iniziative localizzate nelle aree del Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.a. partecipi, la stessa SPI potra' concedere finanziamenti agevolati sino a copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, e di eventuali altre leggi agevolative, nonche' rispetto all'ammontare di capitale proprio di cui all'articolo 69, ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tali finanziamenti si applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2, lettera b), dell'articolo 6 e con durata non superiore ad anni quattro. 9. I contributi erogati alle societa' che attuano le iniziative incluse nel programma speciale di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale di cui all'art. 5, costituiscono adeguamento dei mezzi propri delle societa' stesse e sono da queste accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio in sospensione di imposta ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . 10. Nella determinazione dell'entita' dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988. 11. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una relazione semestrale, da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati ed ai connessi riflessi occupazionali. 12. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale, puo' promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.".