Art. 2 
 
 
                 Modalita' e termini di trasmissione 
 
  1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, delle ore 14  del  30  maggio  2014,
sono tenuti a  trasmettere  la  certificazione  di  cui  all'art.  1,
esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione,
mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale e del
responsabile del servizio finanziario.