Art. 2 
 
 
       Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali 
 
  1. Fino al  31  luglio  2014,  continuano  a  produrre  effetti  le
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3998 del 20 gennaio  2012,  e  successive  modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012,  e  le
disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del  14  giugno  2012,  relative   alle
operazioni di rimozione del relitto della nave  Costa  Concordia  dal
territorio   dell'isola   del   Giglio,   nonche'   i   provvedimenti
presupposti,  conseguenti  e  connessi  alle  medesime.  Agli   oneri
derivanti dall'attuazione del  presente  comma  si  provvede  con  le
risorse gia' previste per la copertura finanziaria  delle  richiamate
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  (( 2. (Soppresso). )) 
  3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata
«Particolari e straordinarie  esigenze,  anche  di  ordine  pubblico,
della citta' di  Palermo»,  in  liquidazione  coatta  amministrativa,
prorogato di sei mesi  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  40,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31  dicembre
2013, e' prorogato per un ulteriore  periodo  di  quattro  mesi,  non
rinnovabile. 
  4.  Al  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo,  le  parole  «31
dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; 
  b) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole «31 dicembre 2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». 
  5. Per la conclusione  delle  attivita'  di  rendicontazione  delle
contabilita' speciali n. 5430 e n. 5281 gia' intestate  al  soppresso
ufficio del Commissario Delegato per la  Ricostruzione  -  Presidente
della Regione Abruzzo,  in  considerazione  dell'elevato  numero  dei
soggetti coinvolti, nonche' di mandati di  pagamento  effettuati,  il
termine di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge  24  febbraio
1992, n. 225, e' prorogato al 31 marzo 2014. 
  6. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito
nel centro storico del comune de L'Aquila colpito  dal  sisma  del  6
aprile 2009, con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino  al  31  marzo
2014 e nei limiti  delle  risorse  complessivamente  individuate  nel
comma 7, un contingente non superiore a 135 unita' di personale delle
Forze  armate  per  la  prosecuzione  dei  servizi  di  vigilanza   e
protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n.  3754.  Il  Ministero  della
difesa e' altresi' autorizzato a impiegare  il  predetto  contingente
con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31  dicembre  2014,  nei
limiti delle risorse complessivamente individuate  nel  comma  7,  ai
fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de  L'Aquila.
A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  7-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonche' il trattamento  economico
previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma  4,
del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo  23,  comma
7,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  6,  si  provvede
nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e  comunque  nei  limiti
delle risorse effettivamente  disponibili  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7
e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai  sensi
dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  e
ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, la restituzione del debito  per  quota  capitale  al  1º
gennaio 2014, comprensivo della rata non  corrisposta  alla  scadenza
del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
e' prorogata di un anno rispetto alla durata massima  originariamente
prevista, assicurando la  compatibilita'  con  la  normativa  europea
sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto  conto  anche
degli indennizzi assicurativi, nonche' previa modifica dei  contratti
di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di  ammortamento,
con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da  parte  di
Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione  bancaria  italiana.  Ai
maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione  strettamente
necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e
dalla  connessa  rimodulazione  dei   piani   di   ammortamento   dei
finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede  nel  rispetto
dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213.  Restano  ferme,
senza ulteriori formalita', le garanzie  dello  Stato.  La  rata  per
capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013  e'  corrisposta
unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi
del presente comma. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 40  dell'art.  12
          del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              «Art. 12. Soppressione di enti e societa' 
              1-39. (Omissis). 
              40.   In    relazione    alle    liquidazioni    coatte
          amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          qualora alla medesima data il commissario sia in carica  da
          piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso  un
          anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
          materia ai sensi della  normativa  vigente  subentra  nella
          gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta  salva
          la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per  un
          ulteriore periodo non superiore a sei mesi. 
              41 -90-bis. (Omissis). ». 
              Si riporta  il  testo  del  comma  7  dell'art.  8  del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi  urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  che
          hanno interessato il territorio delle province di  Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi
          previdenziali ed assistenziali 
              1-6. (Omissis). 
              7.  Gli  impianti  alimentati  da   fonti   rinnovabili
          realizzati nei  o  sui  fabbricati  e  quelli  in  fase  di
          realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del  20
          maggio e del  29  maggio  2012,  distrutti  od  oggetto  di
          ordinanze  sindacali  di  sgombero  in   quanto   inagibili
          totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui
          avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente
          decreto qualora entrino in esercizio entro il  31  dicembre
          2014. Gli impianti fotovoltaici realizzati  nei  fabbricati
          distrutti possono essere ubicati anche a  terra  mantenendo
          le tariffe in vigore al momento dell'entrata in  esercizio.
          Gli  impianti  alimentati   da   fonti   rinnovabili   gia'
          autorizzati alla data del 30 settembre 2012  accedono  agli
          incentivi vigenti alla data  del  6  giugno  2012,  qualora
          entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. 
              8 - 15-quater. (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  19-bis  del
          citato decreto-legge n. 74 del 2012, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 19-bis. Zone a burocrazia zero 
              1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre  2014,  nei
          territori  delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati  dagli  eventi
          sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si  applica,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto,  la  disciplina  delle
          zone  a  burocrazia  zero   prevista   dall'art.   43   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 5-bis dell'art. 5
          della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione  del
          Servizio nazionale della protezione civile): 
              «Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza 
              1-5. (Omissis). 
              5-bis. Ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
          pubblica, i Commissari delegati  titolari  di  contabilita'
          speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
          18 novembre 1923,  n.  2440,  e  dell'art.  333  del  regio
          decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  rendicontano,  entro  il
          quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun  esercizio  e
          dal termine della gestione o del loro  incarico,  tutte  le
          entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
          indicando la provenienza dei fondi, i soggetti  beneficiari
          e la tipologia di spesa, secondo uno  schema  da  stabilire
          con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
          sezione  dimostrativa  della   situazione   analitica   dei
          crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili  da  quelli
          di  difficile  riscossione,  e  dei  debiti  derivanti   da
          obbligazioni   giuridicamente   perfezionate   assunte    a
          qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
          della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
          la situazione dei crediti e  dei  debiti  accertati  al  31
          dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati,  con  le
          stesse modalita' di cui al presente  comma,  anche  i  dati
          relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno  o
          piu'  soggetti  attuatori.  I  rendiconti  corredati  della
          documentazione  giustificativa,  nonche'  degli   eventuali
          rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi  al
          Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato-Ragionerie  territoriali
          competenti, all'Ufficio del bilancio per  il  riscontro  di
          regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri,  nonche',  per  conoscenza,  al
          Dipartimento  della  protezione  civile,  alle   competenti
          Commissioni parlamentari e  al  Ministero  dell'interno.  I
          rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito  internet  del
          Dipartimento  della  protezione   civile.   Le   ragionerie
          territoriali inoltrano i rendiconti,  anche  con  modalita'
          telematiche e  senza  la  documentazione  a  corredo,  alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  all'ISTAT  e  alla
          competente sezione regionale della  Corte  dei  conti.  Per
          l'omissione o il ritardo nella rendicontazione  si  applica
          l'art. 337 del regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827.  Al
          fine di garantire la trasparenza dei  flussi  finanziari  e
          della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
          girofondi tra le contabilita' speciali. Il  presente  comma
          si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater. 
              5-ter - 6-bis. (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 16 dell'ordinanza
          del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n.
          3754  (Ulteriori  disposizioni  urgenti  conseguenti   agli
          eventi sismici che hanno colpito la  provincia  dell'Aquila
          ed altri comuni della regione Abruzzo il  giorno  6  aprile
          2009): 
              «Art.16. 
              1. Al fine di impedire condotte  criminose  nell'ambito
          dei territori colpiti dal sisma, il Ministero della  difesa
          e' autorizzato, in deroga al contingente indicato dall'art.
          7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio  2008,  n.  92,
          convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, ad impiegare un
          ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza e la
          protezione   degli   insediamenti   ubicati   nei    comuni
          individuati  ai  sensi  dell'art.  1,  in  un  numero   non
          superiore a 700 unita'». 
              Si riporta il testo vigente dei commi 3 e  4  dell'art.
          7-bis del decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92  (Misure
          urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125: 
              «Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel  controllo
          del territorio 
              1-2. (Omissis). 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22  maggio  1975,
          n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
          che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone  o
          la sicurezza dei  luoghi  vigilati,  con  esclusione  delle
          funzioni   di   polizia    giudiziaria.    Ai    fini    di
          identificazione, per  completare  gli  accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
          349 del codice di procedura penale. 
              4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  dei  commi  1,
          1-bis e 2, stabiliti entro  il  limite  di  spesa  di  31,2
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,
          comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego  del
          personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi  per
          lavoro straordinario  e  di  un'indennita'  onnicomprensiva
          determinata ai sensi dell' art. 20  della  legge  26  marzo
          2001, n. 128,  e  comunque  non  superiore  al  trattamento
          economico accessorio previsto  per  le  Forze  di  polizia,
          individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri  dell'interno  e  della
          difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e a 16  milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia
          e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
          e a 8 milioni di euro  per  l'anno  2009,  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della  giustizia;  quanto  a  18,2
          milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
          l'anno 2009, l'accantonamento relativo al  Ministero  degli
          affari esteri. 
              5.(Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma  7  dell'art.  23
          del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              «Art. 23. Altre disposizioni di  carattere  finanziario
          ed esigenze indifferibili 
              1-6. (Omissis). 
              7.  Al  fine  di  assicurare  la   prosecuzione   degli
          interventi  di  cui  all'art.  24,  commi  74  e  75,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego  di  cui
          all'art. 7-bis, comma 1, terzo periodo,  del  decreto-legge
          23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al
          31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni  di  cui  al
          medesimo art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del  decreto-legge  n.
          92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
          125 del 2008, e successive modificazioni.  A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di 72,8 milioni  di  euro  per  l'anno
          2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di
          5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
          cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato art. 24 del
          decreto-legge   n.   78   del   2009,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 
              8 - 12-undevicies. (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'art.  14
          del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti
          in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici
          nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009  e  ulteriori
          interventi urgenti di protezione civile),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: 
              «Art. 14. Ulteriori disposizioni finanziarie 
              1.  Al   fine   di   finanziare   gli   interventi   di
          ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto,
          il CIPE assegna agli stessi interventi  la  quota  annuale,
          compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con  le
          assegnazioni gia' disposte, di un importo non  inferiore  a
          2.000 milioni e non  superiore  a  4.000  milioni  di  euro
          nell'ambito  della  dotazione  del  Fondo   per   le   aree
          sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013,
          a valere sulle risorse complessivamente assegnate al  Fondo
          strategico per il Paese a sostegno dell'economia  reale  di
          cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo  pari
          a 408,5 milioni di euro a valere sulle  risorse  del  Fondo
          infrastrutture di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del
          citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi  possono
          essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma  3
          del citato art. 18. 
              1-bis - 5-quater. (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente dei commi  7,  7-bis  e  13
          dell'art. 11 del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: 
              «Art. 11. Ulteriori disposizioni  per  il  favorire  il
          superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012 
              1 - 6-bis. (Omissis). 
              7. Fermo restando l'obbligo di versamento  nei  termini
          previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e  premi
          di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
          1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari  di  reddito
          di impresa che, limitatamente ai danni subiti in  relazione
          alla attivita' di impresa, hanno i requisiti  per  accedere
          ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto  2012,   n.   122,   ovvero   all'art.   3-bis   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in
          aggiunta  ai  predetti  contributi,  possono  chiedere   ai
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
          territori  di  cui  all'art.  1,  comma   1,   del   citato
          decreto-legge n. 74 del 2012,  un  finanziamento  assistito
          dalla garanzia dello Stato, della  durata  massima  di  due
          anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti
          con apposita convenzione tra la societa' Cassa  depositi  e
          prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana,  assistiti
          dalla garanzia dello Stato, fino ad  un  massimo  di  6.000
          milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a),
          secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          il 18 ottobre 2012, sono concesse le garanzie  dello  Stato
          di cui al presente comma e sono definiti  i  criteri  e  le
          modalita' di operativita' delle stesse. Le  garanzie  dello
          Stato di cui al presente comma sono elencate  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze di cui all'art. 31 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. 
              7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito  di
          impresa di cui al comma 7  gia'  rientrano  i  titolari  di
          reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui  al
          predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto  ai  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti,  previa
          integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7: 
              a) se dotati dei requisiti per accedere,  limitatamente
          ai danni subiti in relazione alle  attivita'  dagli  stessi
          rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'art. 3 del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ovvero
          all'art. 3-bis del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonche'
          dagli esercenti attivita' agricole di cui  all'art.  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e  successive  modificazioni,  per  il  pagamento  dei
          tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonche'  per
          gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30  giugno
          2013; 
              b)  dai  titolari  di  reddito  di  lavoro  dipendente,
          proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione
          principale classificata nelle categorie B,  C,  D,  E  e  F
          della classificazione AeDES, per il pagamento  dei  tributi
          dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 
              7-ter - 12. (Omissis).» 
              «13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145
          milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per
          l'anno 2014, si provvede a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'art. 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di  spesa  previste
          dallo stesso decreto. Ai  sensi  dell'art.  17,  comma  12,
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del  tesoro
          provvede al  monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  primo
          periodo. Nel caso di scostamenti rispetto  alle  previsioni
          di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei  tassi  di
          interesse, alla copertura  finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di  monitoraggio  si  provvede  a
          valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo. 
              13-bis - 13-quater. (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma 367  dell'art.  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2013): 
              «367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma  366  i
          soggetti di cui al comma 365 possono chiedere  ai  soggetti
          autorizzati  all'esercizio   del   credito   operanti   nei
          territori di cui all'art. 1, comma 1, del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, un  finanziamento,  assistito
          dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'art.
          11, comma 7, del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213. A  tale  fine,  i  predetti  soggetti  finanziatori
          possono contrarre  finanziamenti,  secondo  contratti  tipo
          definiti previa integrazione della convenzione  di  cui  al
          predetto art. 11, comma 7, del  decreto-legge  n.  174  del
          2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del
          2012, tra la Cassa depositi  e  prestiti  e  l'Associazione
          bancaria italiana, assistiti dalla  garanzia  dello  Stato,
          nei limiti dell'importo di cui al predetto art.  11,  comma
          7, ai sensi dell'art.  5,  comma  7,  lettera  a),  secondo
          periodo, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di  cui
          al presente comma e sono definiti i criteri e le  modalita'
          di operativita' delle stesse. Le garanzie  dello  Stato  di
          cui al presente  comma  sono  elencate  nell'allegato  allo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
          196.». 
              Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art. 6
          del decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43  (Disposizioni
          urgenti per il rilancio dell'area industriale di  Piombino,
          di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone
          terremotate  del  maggio   2012   e   per   accelerare   la
          ricostruzione  in  Abruzzo   e   la   realizzazione   degli
          interventi per Expo 2015), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 giugno 2013, n. 71: 
              «Art. 6. Proroga emergenza sisma maggio 2012 
              1.(Omissis). 
              2. Il termine del 30 novembre  2012,  stabilito  con  i
          provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate  del
          31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di
          presentazione della  documentazione  di  cui  all'art.  11,
          comma  9,  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso  al
          finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del  predetto  art.
          11, e' rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro tale  ultimo
          termine, fermi i requisiti soggettivi  ed  oggettivi  e  le
          condizioni gia' previsti dai commi 7, 7-bis e  9  dell'art.
          11 del  citato  decreto-legge  n.  174  del  2012,  possono
          presentare la documentazione utile per accedere al predetto
          finanziamento tutti i soggetti  che  non  sono  riusciti  a
          provvedervi  entro  l'originario  termine  finale  del   30
          novembre 2012. 
              3. Le disposizioni del comma 2 si applicano  anche  per
          l'accesso  ai  finanziamenti  per   il   pagamento,   senza
          applicazione  delle  sanzioni,  dei   tributi,   contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  dei  premi   per
          l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio  2013  al
          15 novembre 2013 nei confronti: 
              a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo; 
              b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato il
          termine ultimo del 30 novembre 2012. 
              4 - 5-ter. (Omissis).».