(( Art. 2-bis Proroga di termini in materia di magistratura onoraria 1. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «il cui mandato scade il 31 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «o il 31 dicembre 2014»; b) le parole: «nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015»; c) le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015». 2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2015». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 290 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente legge: «290. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 o il 31 dicembre 2014 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'art. 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015; conseguentemente all'art. 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014»». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla presente legge: «245. 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sara' attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.».