Art. 2 
 
 
                  Istituzione del Catasto Nazionale 
 
  1. In attuazione dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, il Catasto Nazionale e'  realizzato  nell'ambito  del  sistema
informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. 
  2. L'attivita' di realizzazione e gestione del Catasto Nazionale e'
svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare che a tal fine si  avvale  dell'Istituto  Superiore  per  la
Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), il quale opera
sulla  base  dei  contenuti  dell'allegato  che   costituisce   parte
integrante al presente decreto. 
  3. Il Catasto Nazionale e' costituito da una base dati  informatica
la cui struttura e' rappresentata nell'allegato al  presente  decreto
contenente le informazioni relative alle sorgenti di cui all'art.  1,
comma 1 del presente decreto. 
  4. Le modalita' di inserimento dei dati relative alle  sorgenti  di
cui all'art. 1, comma  1  del  presente  decreto  sono  indicate  nei
decreti attuativi ai sensi  dell'art.  7,  comma  1  della  legge  22
febbraio 2001, n. 36. 
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 22 febbraio  2001,  n.
36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento  e
Bolzano provvedono alle finalita' del presente  articolo  nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi  degli  statuti  e  delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.