Art. 2 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche, i  criteri  e
le  specifiche  delle  informazioni  previste  nelle  operazioni   di
registrazione e segnatura di protocollo, di cui agli articoli 53,  55
e 66 del testo unico. 
  2. Il presente decreto stabilisce altresi' le  regole  tecniche,  i
criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle  operazioni
di registrazione di protocollo agli articoli  40-bis,  41  e  47  del
Codice. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Codice,  le  presenti  regole
tecniche si applicano nel  rispetto  della  disciplina  rilevante  in
materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.