Art. 2 Deroghe Nel periodo di cui all'articolo 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun Comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola solo per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati; b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transito sull'isola, dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno; c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria residenza nel Comune di Procida; d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'Amministrazione provinciale e regionale; e) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; f) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'Isola di Procida, nonche' autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'Amministrazione comunale; g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche' autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco; h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali; i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi'; j) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.