Art. 2 Deroghe 1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: a) Veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune dell'Isola del Giglio; b) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana; c) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'Isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire allo sbarco sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, localita' e periodo del soggiorno); d) veicoli con targa estera; e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola; f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio; g) veicoli al servizio di persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera. 2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'articolo 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri; b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio; c) veicoli al servizio di persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali; e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria, nonche' al trasporto di gasolio per centrale elettrica.