Art. 2 Natura giuridica e obblighi di bilancio 1. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce una gestione dell'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. 2. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio. 3. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma, il comitato amministratore di cui all'art. 4, ha facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione da adottarsi secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni. 4. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare, ovvero in caso di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attivita' di cui al precedente comma 3, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con le modalita' di cui all'art. 3, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni. 5. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.