Art. 2 
 
               Natura giuridica e obblighi di bilancio 
 
  1. Il  Fondo  non  ha  personalita'  giuridica  e  costituisce  una
gestione  dell'INPS  e  gode  di  autonoma  gestione  finanziaria   e
patrimoniale. 
  2. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente documento di economia e finanza e  relativa  nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio. 
  3. Sulla base del bilancio  di  previsione  di  cui  al  precedente
comma, il comitato amministratore di cui all'art. 4, ha  facolta'  di
proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o  alla
misura  dell'aliquota  di  contribuzione  da  adottarsi  secondo   le
modalita' di cui all'art. 3, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n.
92 e successive modifiche e integrazioni. 
  4. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero  in  caso  di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in
relazione all'attivita' di cui  al  precedente  comma  3,  l'aliquota
contributiva puo' essere modificata con le modalita' di cui  all'art.
3, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive  modifiche
e integrazioni. 
  5. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 28  giugno  2012,  n.
92, gli oneri di amministrazione derivanti  all'INPS  dall'assunzione
della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti
dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a  carico
del  Fondo  e  vengono  finanziati  nell'ambito  della  contribuzione
dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di  gestione  sono  a
carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli
all'Istituto distintamente.