Art. 2 
 
  1. Qualsiasi variazione  dello  stato  di  diritto  dell'organismo,
rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica,  deve  essere
tempestivamente   comunicata   alla   Divisione   XIV   -    Rapporti
istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi
di  accreditamento  -  Direzione  generale   per   il   mercato,   la
concorrenza, il consumatore la vigilanza e  la  normativa  tecnica  -
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico. 
  2.  Qualsiasi  variazione  dello  stato  di  fatto  dell'organismo,
rilevante ai fini del mantenimento  dell'accreditamento  deve  essere
tempestivamente comunicata ad Accredia. 
  3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di
controllo dell'attivita' di  certificazione,  un  accesso  telematico
alla  propria  banca  dati  relativa  alle   certificazioni   emesse,
ritirate, sospese o negate.