Art. 2 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo  1,  il  Sottosegretario  di
Stato e' delegato altresi' a trattare, in coerenza con gli  indirizzi
politici di ordine  generale  definiti  dal  Ministro,  le  questioni
relative  a:  contenzioso  valutario  e  attivita'   finalizzata   al
contrasto  del  riciclaggio;  fiscalita'  dei   mercati   finanziari;
federalismo fiscale;  bilancio  comunitario;  piani  di  rientro  dai
deficit sanitari e patto per la salute;  disciplina  della  revisione
legale e della gestione dei relativi registri ed elenchi. 
  2. Inoltre, il Sottosegretario di Stato coadiuva il Sottosegretario
Vice Ministro on. Luigi Casero, nei modi e termini da quest'ultimo di
volta in volta indicati, nella trattazione delle  questioni  relative
alla delega data al Vice Ministro.