Art. 2 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, il Sottosegretario di Stato e' delegato altresi' a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le questioni relative a: contenzioso valutario e attivita' finalizzata al contrasto del riciclaggio; fiscalita' dei mercati finanziari; federalismo fiscale; bilancio comunitario; piani di rientro dai deficit sanitari e patto per la salute; disciplina della revisione legale e della gestione dei relativi registri ed elenchi. 2. Inoltre, il Sottosegretario di Stato coadiuva il Sottosegretario Vice Ministro on. Luigi Casero, nei modi e termini da quest'ultimo di volta in volta indicati, nella trattazione delle questioni relative alla delega data al Vice Ministro.