Art. 2 Criterio di definizione di morosita' incolpevole 1. Per morosita' incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare. 2. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.