Art. 2 
 
 
                   Destinazione del due per mille 
 
  1. A decorrere  dall'anno  finanziario  2014,  con  riferimento  al
precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente effettua la scelta
di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle
persone fisiche al finanziamento  di  un  partito  politico  all'atto
della  presentazione  della  dichiarazione   dei   redditi.   Ciascun
percettore  di  reddito  esonerato  dall'obbligo   di   dichiarazione
effettua la scelta mediante la compilazione  di  una  scheda  recante
l'elenco dei soggetti  aventi  diritto  trasmesso  dalla  Commissione
all'Agenzia delle entrate. 
  2. La scelta di cui al comma 1 si effettua apponendo  la  firma  in
uno degli appositi riquadri che recano la denominazione  dei  partiti
politici aventi diritto ai sensi dell'art. 1, comma 1,  del  presente
decreto  indicati  nella  scheda  da  utilizzare  in  ogni  esercizio
finanziario. Il modello e' approvato  annualmente  con  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base  dell'elenco  di
cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto. 
  3.  A  fini  di   semplificazione,   a   decorrere   dall'esercizio
finanziario 2015, con riferimento al precedente periodo  di  imposta,
con il provvedimento di cui al comma 2  e'  previsto  un  modello  di
scheda unica per la destinazione del due per mille di cui al comma 1,
per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF di cui all'art. 47
della legge 20 maggio 1985 n. 222 e per la  destinazione  del  cinque
per mille dell'IRPEF ai sensi dell'art. 3, comma 5,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  4.  Ogni  contribuente   puo'   effettuare   un'unica   scelta   di
destinazione del due per mille  della  propria  imposta  sul  reddito
delle persone fisiche. L'apposizione della firma  in  piu'  riquadri,
ovvero di segno non riconducibile a  firma,  rende  nulle  le  scelte
effettuate. 
  5. La scheda e'  presentata  secondo  le  scadenze  previste  dalla
vigente disciplina  per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi e con le modalita' stabilite con il provvedimento di  cui  al
comma 2. 
  6. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall'art.
12,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n.
13, i soggetti incaricati a ricevere le schede di  cui  al  comma  1,
trasmettono, entro i termini annualmente indicati dall'Agenzia  delle
entrate con il provvedimento di cui al  comma  2,  i  dati  contenuti
nelle schede per la scelta del due per mille ricevute.