Art. 2 Destinazione del due per mille 1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente effettua la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un partito politico all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciascun percettore di reddito esonerato dall'obbligo di dichiarazione effettua la scelta mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso dalla Commissione all'Agenzia delle entrate. 2. La scelta di cui al comma 1 si effettua apponendo la firma in uno degli appositi riquadri che recano la denominazione dei partiti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto indicati nella scheda da utilizzare in ogni esercizio finanziario. Il modello e' approvato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base dell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto. 3. A fini di semplificazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con riferimento al precedente periodo di imposta, con il provvedimento di cui al comma 2 e' previsto un modello di scheda unica per la destinazione del due per mille di cui al comma 1, per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Ogni contribuente puo' effettuare un'unica scelta di destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. L'apposizione della firma in piu' riquadri, ovvero di segno non riconducibile a firma, rende nulle le scelte effettuate. 5. La scheda e' presentata secondo le scadenze previste dalla vigente disciplina per la presentazione della dichiarazione dei redditi e con le modalita' stabilite con il provvedimento di cui al comma 2. 6. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall'art. 12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13, i soggetti incaricati a ricevere le schede di cui al comma 1, trasmettono, entro i termini annualmente indicati dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento di cui al comma 2, i dati contenuti nelle schede per la scelta del due per mille ricevute.