Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica alle seguenti infrastrutture: 
    a)  aeroporti  aperti  al  traffico   commerciale,   di   seguito
denominati aeroporti, ove il Servizio non  e'  assicurato  dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
    b)  eliporti  individuati  dal   relativo   regolamento   emanato
dall'E.N.A.C., di seguito denominati eliporti; 
    c) aeroporti di aviazione generale; 
    d)   aviosuperfici   individuate    dal    regolamento    emanato
dall'E.N.A.C. concernente la  disciplina  generale  della  protezione
antincendio delle stesse, di seguito denominate aviosuperfici; 
    e) elisuperfici di cui all'art. 14 del decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  1°  febbraio  2006,   di   seguito
denominate elisuperfici. 
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano: 
    a) il procedimento per la certificazione del Servizio, nonche'  i
requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento; 
    b)  il   procedimento   per   l'abilitazione   dei   soccorritori
aeroportuali; 
    c)   il   procedimento   per   l'abilitazione   di   soccorritore
aeroportuale istruttore; 
    d) il  procedimento  per  l'attivazione  del  presidio  di  primo
intervento di soccorso e lotta  antincendio,  di  seguito  denominato
Presidio; 
    e) i requisiti degli addetti antincendio.