Art. 2 
 
 
    Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo 
 
  1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  E'
altresi' ammessa, la produzione  di  mosto  cotto,  denominato  anche
saba, sapa o similari, previa  comunicazione  al  competente  Ufficio
territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari,  da  eseguirsi
secondo le  modalita'  stabilite  nell'articolo  5,  comma  1,  della
presente legge.»; 
    b) all'articolo 5, comma 1: 
      1)  il  primo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   «La
preparazione di mosti di uve fresche mutizzati  con  alcol,  di  vini
liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate  a  base  di
vino,  di  cocktail  aromatizzati  di  prodotti  vitivinicoli  e   di
spumanti, nonche' la preparazione delle  bevande  spiritose,  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino,  e
punto ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 15 gennaio 2008  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89  del  Consiglio,  puo'  essere  eseguita
anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella  cui
preparazione non e' ammesso l'impiego di  saccarosio,  dell'acquavite
di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal  regolamento
(UE) n. 251/2014 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26
febbraio 2014,  e  successive  modificazioni,  a  condizione  che  le
lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto  giorno
antecedente alla  lavorazione,  al  competente  ufficio  territoriale
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.»; 
      2) al secondo  periodo  le  parole:  «(CEE)  n.  1601/91»  sono
sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»; 
    c) all'articolo 6, dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. Nei locali di un'impresa agricola  ((  che  produce  mosti  o
vini, )) e' consentita anche la detenzione dei  prodotti  di  cui  al
comma  1,  lettere  da  a)   a   d),   se   ottenuti   esclusivamente
dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura e di allevamento  svolte
dall'impresa  oppure  impiegati  nella   preparazione   di   alimenti
costituiti  prevalentemente  da  prodotti  agricoli  ottenuti   dalle
medesime attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad una  ((
preventiva comunicazione da inviare anche in  via  telematica  ))  al
competente  ufficio  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»; 
    d) all'articolo 14: 
      1) al comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «autorizzazione,
valida per  una  campagna  vitivinicola,  rilasciata  dal  competente
ufficio periferico dell'Ispettorato centrale  repressione  frodi,  al
quale  deve  essere  presentata  domanda  in  carta  da   bollo   con
specificazione della sede e dell'ubicazione dei  locali  interessati,
nonche'  del  quantitativo  presunto  di  sottoprodotti  oggetto   di
richiesta.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «comunicazione,   da
inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela
della   qualita'   e   della   repressione   frodi    dei    prodotti
agroalimentari.»; 
      2) al comma 4, secondo periodo, le  parole:  «almeno  entro  il
quinto  giorno   antecedente»   sono   sostituite   dalla   seguente:
«antecedentemente»; 
  (( d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di  vino  preparati  con
metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento
in volume e' elevato al 4 per cento in volume; )) 
    e) all'articolo 25: 
      1) al comma 1, le parole: «, che rispondono ai requisiti e alle
caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  il  Ministro
della salute, da emanare entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge» sono soppresse; 
      2) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    f) l'articolo 26 e' abrogato; 
    g) all'articolo 28: 
      1) al comma 1 le  parole  da:  «,  con  fogli  progressivamente
numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in  base  al
luogo  di  detenzione,  e  annotarvi  tutte  le  introduzioni  e   le
estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse; 
      2) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
    h) all'articolo 35: 
      1) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11.  Salvo  che  il
fatto costituisca  reato,  chiunque  viola  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25 e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 1.500 euro a 15.000 euro.»; 
      2) il comma 12 e' abrogato; 
    i) l'articolo 43 e' abrogato. 
  (( 1-bis. Per i titolari di  stabilimenti  enologici  di  capacita'
complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita
diretta o ristorazione, l'obbligo di  tenuta  di  registri  ai  sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della  Commissione,
del 26 maggio 2009, si considera assolto con la  presentazione  della
dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. 
  1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. L'uso delle DOCG e DOC non e' consentito per  i  vini  ottenuti
sia totalmente che  parzialmente  da  vitigni  che  non  siano  stati
classificati fra gli idonei  alla  coltivazione  o  che  derivino  da
ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane
o asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta'  di
vite iscritte nel Registro nazionale delle varieta' di vite da  vino,
nonche' delle varieta' in osservazione». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 6,  14,  16,
          25, commi 1, 2, 3, 28 e 35 della legge 20 febbraio 2006, n.
          82 (Disposizioni di attuazione della normativa  comunitaria
          concernente l'Organizzazione comune di  mercato  (OCM)  del
          vino.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo  2006,
          n. 60, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3. (Produzione  di  mosto  cotto.)  -  1.  1.  Ad
          integrazione di quanto previsto dall'allegato IV del citato
          regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive  modificazioni,
          negli stabilimenti enologici e' permessa la  concentrazione
          a riscaldamento diretto o indiretto del mosto o  del  mosto
          muto per la preparazione  del  mosto  cotto,  limitatamente
          agli stabilimenti che producono  mosto  cotto  per  l'aceto
          balsamico di Modena e per l'aceto balsamico tradizionale di
          Modena e di Reggio Emilia. 
              2. E' altresi' ammessa, la produzione di  mosto  cotto,
          denominato   anche   saba,   sapa   o   similari,    previa
          comunicazione   al    competente    Ufficio    territoriale
          dell'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
          della repressione frodi  dei  prodotti  agroalimentari,  da
          eseguirsi secondo le modalita' stabilite nell'art. 5, comma
          1, della presente legge." 
              "Art. 5. (Comunicazione preventiva di  lavorazioni.)  -
          1. La preparazione di mosti di uve  fresche  mutizzati  con
          alcol, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di  bevande
          aromatizzate a base di vino, di  cocktail  aromatizzati  di
          prodotti   vitivinicoli   e   di   spumanti,   nonche'   la
          preparazione delle bevande spiritose, di  cui  all'art.  2,
          paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e  punto
          ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio  del  15  gennaio  2008   relativo   alla
          definizione,   alla   designazione,   alla   presentazione,
          all'etichettatura  e  alla  protezione  delle   indicazioni
          geografiche  delle  bevande  spiritose  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 1576/89  del  Consiglio,  puo'  essere
          eseguita anche in  stabilimenti  dai  quali  si  estraggono
          mosti  o  vini  nella  cui  preparazione  non  e'   ammesso
          l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol
          e di tutti i prodotti consentiti dal  regolamento  (UE)  n.
          251/2014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  26
          febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che
          le lavorazioni siano preventivamente comunicate,  entro  il
          quinto giorno antecedente alla lavorazione,  al  competente
          ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela
          della   qualita'   e   repressione   frodi   dei   prodotti
          agroalimentari. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol
          e gli altri prodotti consentiti dal citato regolamento (UE)
          n. 251/2014,  e  successive  modificazioni,  devono  essere
          conservati in magazzini controllati  dal  predetto  ufficio
          periferico, salvo che tali prodotti siano  sottoposti  alla
          vigilanza dell'autorita' finanziaria; anche in  tale  caso,
          tuttavia, l'ufficio periferico puo' controllare i  prodotti
          immagazzinati. 
              2.   Negli   stabilimenti   in   cui    si    producono
          essenzialmente   vini   spumanti   sono    consentite    le
          elaborazioni dei prodotti indicati dal comma 1, diversi dal
          vino spumante, nonche' le elaborazioni di  vini  frizzanti,
          purche'   tali   elaborazioni    vengano    preventivamente
          comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso
          non   sono   soggette   a   comunicazione   preventiva   le
          elaborazioni di vino spumante. ". 
              "Art. 6. (Sostanze vietate.) - 1. Salvo quanto previsto
          dall'art. 5, negli stabilimenti enologici e nelle  cantine,
          nonche'  nei  locali  annessi  o   intercomunicanti   anche
          attraverso cortili, a qualunque uso destinati,  e'  vietato
          detenere: 
              a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose; 
              b) zuccheri in quantitativi superiori a 10  chilogrammi
          e loro soluzioni; 
              c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto  e  dal
          vino,  aceti,  nonche'  sostanze  zuccherine  o  fermentate
          diverse da quelle provenienti dall'uva fresca; 
              d) uve passite o secche o sostanze da  esse  derivanti,
          ad eccezione delle uve in  corso  di  appassimento  per  la
          produzione di vini passiti o tradizionali  individuati  nel
          provvedimento di cui all'art. 9, comma 4; 
              e) qualunque sostanza atta a  sofisticare  i  mosti,  i
          vini e i vini speciali, quali aromi,  additivi,  coloranti,
          salvo i casi consentiti; 
              f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in
          violazione di quanto stabilito dalla presente legge; 
              g) salvo le deroghe previste dall'art. 8, mosti,  mosti
          parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione
          e vini  aventi  un  titolo  alcolometrico  volumico  totale
          inferiore all'8 per cento in volume; 
              h) invertasi. 
              2.  E'  in  ogni  caso  consentito   detenere   bevande
          spiritose,  sciroppi,  succhi,  aceti  e  altre  bevande  e
          alimenti  diversi  dal  mosto  o  dal  vino  contenuti   in
          confezioni sigillate destinate alla vendita  e  aventi  una
          capacita' non superiore a 5 litri. 
              3. Quando nell'area della cantina o dello  stabilimento
          enologico  sono  presenti  abitazioni  civili  destinate  a
          residenza del titolare o di suoi collaboratori o impiegati,
          in deroga al comma 1 e' consentito detenere: le sostanze di
          cui alla lettera a) del comma 1 nel  limite  massimo  di  3
          litri anidri; le sostanze di cui alla lettera b) del  comma
          1 nel limite massimo di 15 chilogrammi; le sostanze di  cui
          alla lettera c) del comma 1 nel limite massimo di 3  litri;
          le sostanze di cui alla lettera d) del comma 1  nel  limite
          massimo di 3 chilogrammi. 
              3-bis. Nei locali di un'impresa  agricola  che  produce
          mosti  o  vini,  e'  consentita  anche  la  detenzione  dei
          prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti
          esclusivamente dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura
          e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella
          preparazione  di  alimenti  costituiti  prevalentemente  da
          prodotti agricoli ottenuti  dalle  medesime  attivita'.  In
          tali casi la  detenzione  e'  soggetta  ad  una  preventiva
          comunicazione  da  inviare  anche  in  via  telematica   al
          competente ufficio dell'Ispettorato centrale  della  tutela
          della qualita'  e  della  repressione  frodi  dei  prodotti
          agroalimentari.". 
                
              "Art. 14. (Detenzione di vinacce,  centri  di  raccolta
          temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione  del
          vinello.) 
              1.  La  detenzione  delle  vinacce  negli  stabilimenti
          enologici e' vietata  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
          dalla fine del periodo vendemmiale determinato  annualmente
          con  il  provvedimento  delle  regioni  e  delle   province
          autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 9, comma 1. 
              2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di  ritiro
          previo controllo previsti dal citato  regolamento  (CE)  n.
          1493/1999, e successive modificazioni,  e  per  le  vinacce
          destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per
          l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino
          comunque ottenute dalla  trasformazione  delle  uve  e  dei
          prodotti vinosi devono  essere  avviate  direttamente  alle
          distillerie autorizzate ai sensi dell'art. 27 del  medesimo
          regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive  modificazioni,
          e dei relativi regolamenti comunitari applicativi. 
              3. E'  consentita  alle  distillerie  l'istituzione  di
          centri  di  raccolta  temporanei  fuori   fabbrica   previa
          comunicazione,   da   inviarsi   al   competente    ufficio
          dell'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
          della  repressione  frodi  dei   prodotti   agroalimentari.
          L'introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito  e'
          comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e
          scarico,  soggetto  alle  modalita'  di   cui   al   citato
          regolamento (CE) n. 884/2001, e successive modificazioni. 
              4. La detenzione di  vinacce  destinate  ad  altri  usi
          industriali,  diversi  dalla  distillazione,  ivi  compresa
          l'estrazione dell'enocianina, deve  essere  preventivamente
          comunicata dai responsabili degli stabilimenti  industriali
          utilizzatori   all'ufficio   periferico    dell'Ispettorato
          centrale repressione frodi competente in base al  luogo  di
          detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera
          e valida per  una  campagna  vitivinicola,  deve  pervenire
          all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo antecedentemente
          alla prima introduzione di vinaccia  e  deve  contenere  il
          nome o la ragione sociale dell'impresa, la sede legale,  la
          partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento  di  detenzione
          delle vinacce e la quantita' complessiva che si prevede  di
          introdurre  nel  corso  della  campagna   vitivinicola   di
          riferimento. 
              5. In ogni caso le  fecce  di  vino,  prima  di  essere
          estratte dalle cantine, devono  essere  denaturate  con  la
          sostanza  rivelatrice   prescritta   dal   Ministro   delle
          politiche agricole e  forestali  con  proprio  decreto,  da
          emanare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con il quale sono altresi'  stabilite
          le modalita' da  osservare  per  l'impiego  della  sostanza
          denaturante 
              6.  Le  operazioni  di  ottenimento,  denaturazione   e
          trasferimento delle fecce di vino sono soggette  alla  sola
          comunicazione  prevista   dall'articolo   10   del   citato
          regolamento (CE) n. 884/2001. 
              7. La preparazione del vinello e' consentita: 
              a) presso le distillerie  e  gli  stabilimenti  per  lo
          sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione; 
              b) presso le cantine dei  viticoltori  vinificatori  di
          uve proprie aventi capacita' ricettiva non superiore  a  25
          ettolitri di vino, a condizione che ne siano  prodotti  non
          piu' di 5 ettolitri e che siano  utilizzati  esclusivamente
          per uso familiare o aziendale. 
              8. (abrogato)". 
              Art.  16  (Denominazione  degli   aceti.)   -   1.   La
          denominazione di «aceto di (...)», seguita dall'indicazione
          della materia prima da cui deriva, e' riservata al prodotto
          ottenuto  esclusivamente  dalla  fermentazione  acetica  di
          liquidi alcolici o  zuccherini  di  origine  agricola,  che
          presenta  al  momento  dell'immissione  al  consumo   umano
          diretto o indiretto un'acidita' totale, espressa  in  acido
          acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una
          quantita' di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento in
          volume, che ha le caratteristiche o che contiene  qualsiasi
          altra sostanza o elemento in  quantita'  non  superiore  ai
          limiti riconosciuti normali e non  pregiudizievoli  per  la
          salute, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali, di concerto con il  Ministro  della  salute,  da
          emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge. 
              2. Con successivi decreti del Ministro delle  politiche
          agricole e forestali, di concerto  con  il  Ministro  della
          salute, puo' essere modificata e integrata l'individuazione
          delle caratteristiche, delle sostanze ed elementi,  nonche'
          dei limiti di cui al comma 1. 
              3. In deroga al comma 1 del presente articolo,  l'aceto
          di vino e' il prodotto definito dall'allegato I, punto  19,
          del citato regolamento (CE) n.  1493/1999,  contenente  una
          quantita' di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in
          volume. 
              3-bis. In deroga al comma 3,  per  gli  aceti  di  vino
          preparati con metodo artigianale, a lunga  maturazione,  il
          limite dell'1,5 per cento in volume e'  elevato  al  4  per
          cento in volume. 
              4. I liquidi alcolici o zuccherini di cui  al  comma  1
          devono provenire da materie prime idonee al  consumo  umano
          diretto. 
              5. I vini destinati all'acetificazione devono avere  un
          contenuto in acido acetico non superiore  a  8  grammi  per
          litro. ". 
              "Art.  25.  (Sostanze  ammesse.)  -  1.  E'  consentito
          detenere negli  stabilimenti  enologici,  vendere  per  uso
          enologico e impiegare  in  enologia  soltanto  le  sostanze
          espressamente  ammesse  dalle  vigenti  norme  nazionali  e
          comunitarie. 
              2. (abrogato). 
              3. (abrogato)." 
              Art. 28. (Registri per i produttori, gli importatori ed
          i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio.) - 1.  I
          produttori, gli importatori ed i grossisti  di  saccarosio,
          escluso lo zucchero a velo, di glucosio e  di  isoglucosio,
          anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di
          carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo. 
              2. I grossisti che effettuano vendita al minuto  devono
          annotare sul registro di carico e scarico ogni  operazione,
          precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente. 
              3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti  annotati  nei
          registri  di  cui  ai  commi  1  e  2,  ad  eccezione   dei
          commercianti al dettaglio, di quelli che  somministrano  al
          pubblico o che producono alimenti in laboratori  annessi  a
          esercizi di vendita o di somministrazione, compresi  quelli
          artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico
          e scarico delle  materie  prime,  vidimato  dal  competente
          ufficio periferico  dell'Ispettorato  centrale  repressione
          frodi,  o  dell'apposito  registro  vidimato   dall'ufficio
          dell'Agenzia delle dogane  competente  per  territorio,  e'
          fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con
          le stesse modalita' previste dal comma  1  e  di  annotarvi
          giornalmente per prodotti  omogenei  i  quantitativi  delle
          sostanze zuccherine impiegate 
              4. (abrogato). 
              5. (abrogato).". 
              "Art. 35. (Altre  sanzioni  relative  alla  produzione,
          detenzione e commercializzazione di mosti e di vini.) 
              1. E' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 600 euro a 15.000 euro: 
              a) chiunque pone in vendita  con  la  denominazione  di
          «vino passito» o «passito» vini  che  non  rispondono  alle
          definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); 
              b) chiunque detiene anidride  carbonica  in  violazione
          delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1; 
              c) chiunque produce o detiene vini spumanti naturali  e
          vini spumanti gassificati in violazione delle  disposizioni
          di cui all'art. 4, comma 2. 
              2. Chiunque  pone  in  vendita  in  recipienti  di  cui
          all'art. 1, comma 2, vini diversi da  quelli  per  i  quali
          tali contenitori sono riservati, e' soggetto alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. 
              3. E' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 300 euro a 3.000 euro: 
              a) chiunque produce mosto  cotto  in  violazione  delle
          disposizioni di cui all'art. 3; 
              b) chiunque  detiene  nelle  cantine  mosti  aventi  un
          titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume  e
          chiunque procede alla vinificazione dei suddetti  mosti  in
          violazione delle disposizioni di cui all'art. 8; 
              c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al
          di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'art. 9,  comma
          1, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 9; 
              d) chiunque effettua operazioni di aumento  del  titolo
          alcolometrico volumico  naturale  e  di  acidificazione  in
          violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2. 
              4. Chiunque  detiene  negli  stabilimenti  enologici  e
          nelle   cantine,   nonche'    nei    locali    annessi    o
          intercomunicanti, anche  attraverso  cortili,  le  sostanze
          vietate ai sensi dell'art. 6,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro. 
              5. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque
          di commercio mosti e vini di cui all'art. 10, commi 1 e  2,
          e all'art. 11, comma 1, lettere a), c) f), h) e i), e comma
          2, senza procedere alla denaturazione e alla  distillazione
          previste ai  sensi  del  medesimo  art.  11,  comma  3,  e'
          soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  105
          euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo
          di vendita o di  somministrazione;  la  sanzione  non  puo'
          essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro. 
              6.   Sono   soggetti   alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 600 a 3.000 euro: 
              a) chiunque detiene il vino di cui all'art.  10,  comma
          3, primo periodo, senza procedere alla denaturazione con le
          modalita' stabilite dal medesimo periodo e chiunque cede  o
          spedisce il prodotto denaturato, nonche' vini nei quali  e'
          in corso la fermentazione acetica  a  stabilimenti  diversi
          dagli acetifici  o  dalle  distillerie,  in  violazione  di
          quanto previsto dal citato art. 10, comma 3, terzo e quarto
          periodo; 
              b)  chiunque  detiene  a  scopo   di   vendita   o   di
          somministrazione o comunque di commercio mosti  e  vini  di
          cui all'art. 11, comma 1, lettere b), d), e)  e  g),  senza
          procedere alla denaturazione e alla distillazione  previste
          ai sensi del medesimo art. 11, comma 3; 
              c)  chiunque  adotta  un  sistema   di   chiusura   dei
          recipienti di  capacita'  inferiore  a  60  litri  che  non
          presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'art. 12,
          comma 4; 
              d)  chiunque   detiene   vinacce   negli   stabilimenti
          enologici al  di  fuori  del  periodo  stabilito  ai  sensi
          dell'art. 14, comma 1; 
              e) chiunque istituisce centri  di  raccolta  temporanei
          fuori fabbrica in  violazione  delle  disposizioni  di  cui
          all'art. 14, comma 3, primo periodo; 
              f) chiunque prepara il  vinello  in  difformita'  dalle
          disposizioni di cui all'art. 14, comma 7; 
              g) i laboratori ufficiali di analisi  di  cui  all'art.
          14, comma 8, che violano gli obblighi previsti dal medesimo
          comma. 
              7. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e  11  e  le
          relative sanzioni non  si  applicano  al  commerciante  che
          vende o pone in vendita  o  comunque  distribuisce  per  il
          consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione
          originale,  salvo  che  il  commerciante   stesso   sia   a
          conoscenza della violazione o che la  confezione  originale
          presenti segni di alterazione. 
              8. Chiunque pone in vendita bevande diverse  da  quelle
          indicate  dall'art.  13   utilizzando   nell'etichettatura,
          designazione, presentazione  e  pubblicita'  della  bevanda
          denominazioni o raffigurazioni che comunque  richiamano  la
          vite, l'uva, il mosto o il vino, e' soggetto alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 
              9. Chiunque non denatura le fecce di  vino,  prima  che
          siano estratte dalle cantine, con la  sostanza  rivelatrice
          di cui all'art. 14, comma 5,  e  chi  impiega  la  sostanza
          denaturante in  difformita'  dalle  modalita'  previste  ai
          sensi  del  medesimo  comma,  e'  soggetto  alla   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. 
              10. I titolari di cantine o stabilimenti  enologici  di
          cui all'art. 15 che non presentano  al  competente  ufficio
          periferico dell'Ispettorato centrale repressione  frodi  la
          planimetria prevista dal comma 1  e  dal  comma  3,  ultimo
          periodo, del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione
          amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro.  Se  la
          capacita' complessiva non denunciata  e'  inferiore  a  300
          ettolitri,  la  sanzione   amministrativa   pecuniaria   e'
          determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro. 
              11. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          viola le disposizioni di cui all'art. 25 e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro  a  15.000
          euro. 
              12. (abrogato). 
              13. Chiunque vende per uso enologico  o  detiene  nelle
          cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini  e
          nei  depositi  enologici,  nonche'  nei   locali   comunque
          comunicanti, anche  attraverso  cortili,  a  qualunque  uso
          destinati, prodotti di uso enologico non  consentiti  dalla
          presente  legge  e  chiunque  detiene  nei  reagentari  dei
          laboratori  annessi  prodotti  chimici  non  consentiti  in
          difformita' dalle disposizioni di cui all'art. 27, comma 1,
          secondo periodo, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro. 
              14.  Sono   soggetti   alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro: 
              a) i produttori, gli importatori e i grossisti  di  cui
          all'art. 28, comma 1, che non tengono il registro di carico
          e  scarico  previsto  dal  medesimo  comma  o  che  non  vi
          effettuano le prescritte annotazioni; 
              b) i grossisti di cui all'art. 28,  comma  2,  che  non
          effettuano sul registro di carico e scarico le  annotazioni
          previste dal medesimo comma; 
              c) gli utilizzatori di cui all'art. 28,  comma  3,  che
          non tengono il registro di carico e  scarico  previsto  dal
          medesimo comma  o  che  non  vi  effettuano  le  prescritte
          annotazioni; 
              d) i soggetti di cui all'art. 28, commi 1, 2 e  3,  che
          non conservano i registri  di  carico  e  scarico  previsti
          dalle medesime disposizioni per un periodo non inferiore  a
          cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. 
              15. La sanzione amministrativa  pecuniaria  di  cui  al
          comma  14  e'  ridotta  alla  meta'  nel  caso  in  cui  le
          annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate  con
          un  ritardo  non  superiore  a  ventiquattro   ore   e   la
          movimentazione sia  dimostrabile  e  supportata  da  idonea
          documentazione. 
              16. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          rifiuta di esibire agli addetti preposti alla vigilanza  la
          documentazione  ufficiale  e  i  registri  previsti   dalla
          vigente  normativa  comunitaria  e  nazionale  nel  settore
          vitivinicolo o impedisce il  prelevamento  di  campioni  in
          violazione degli obblighi di cui all'art. 29, comma  2,  e'
          soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  300
          euro a 3.000 euro. ". 
              Gli artt. 26 e 43 della succitata legge n. 82 del 2006,
          abrogati dalla presente legge, recavano:"Art. 26. (Prodotti
          per l'igiene della cantina.) " "Art. 43.  (Diffida  per  le
          infrazioni minori.)" 
              Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione,  del
          26  maggio  2009  recante  modalita'  di  applicazione  del
          regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in  ordine  allo
          schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e  alle
          informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che
          scortano il  trasporto  dei  prodotti  e  alla  tenuta  dei
          registri  nel  settore  vitivinicolo  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 27 maggio 2009, n. L 128. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 8 aprile 2010,  n.  61  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              « Art. 8. (Requisiti  di  base  per  il  riconoscimento
          delle  denominazioni  di  origine   e   delle   indicazioni
          geografiche.) - 1. Il riconoscimento della denominazione di
          origine controllata e garantita e' riservato ai  vini  gia'
          riconosciuti a DOC e  a  zone  espressamente  delimitate  o
          tipologie di una  DOC  da  almeno  dieci  anni,  che  siano
          ritenuti di  particolare  pregio,  per  le  caratteristiche
          qualitative intrinseche  e  per  la  rinomanza  commerciale
          acquisita,  e  che  siano  stati  rivendicati,  nell'ultimo
          biennio, da almeno il cinquantuno per  cento  dei  soggetti
          che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di
          cui all'art. 12 e che rappresentino almeno  il  cinquantuno
          per cento della superficie totale dichiarata allo schedario
          viticolo  idonea   alla   rivendicazione   della   relativa
          denominazione.  Nel  caso  di  passaggio   di   tutta   una
          denominazione  da  DOC   a   DOCG   anche   le   sue   zone
          caratteristiche e/o  tipologie  vengono  riconosciute  come
          DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento. 
              2. Il riconoscimento  della  denominazione  di  origine
          controllata e' riservato ai vini provenienti da  zone  gia'
          riconosciute, anche con denominazione diversa,  ad  IGT  da
          almeno  cinque  anni  e   che   siano   stati   rivendicati
          nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei
          viticoltori  interessati  e  che  rappresentino  almeno  il
          trentacinque   per   cento   della   produzione   dell'area
          interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle
          predette  zone  e'  ammesso  esclusivamente  previo  parere
          favorevole del Comitato di cui  all'art.  16.  Inoltre,  le
          zone espressamente delimitate  e  le  sottozone  delle  DOC
          possono essere riconosciute come DOC  autonome  qualora  le
          relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale
          e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio,  da  almeno
          il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti
          dichiarati allo schedario viticolo di cui all'art. 12 e che
          rappresentino  almeno  il  cinquantuno  per   cento   della
          superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea
          alla  rivendicazione  della  relativa  area  delimitata   o
          sottozona. 
              3.  Il  riconoscimento  della  indicazione   geografica
          tipica e' riservato ai vini  provenienti  dalla  rispettiva
          zona viticola a condizione che la  relativa  richiesta  sia
          rappresentativa  di  almeno  il   venti   per   cento   dei
          viticoltori  interessati  e  del  venti  per  cento   della
          superficie totale  dei  vigneti  oggetto  di  dichiarazione
          produttiva nell'ultimo biennio. 
              4. Il riconoscimento di una  DOCG  deve  prevedere  una
          disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva  rispetto
          a quella della DOC di provenienza. 
              5. Il riconoscimento di  una  DOC  deve  prevedere  una
          disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva  rispetto
          a quella della IGT precedentemente rivendicata. 
              6. L'uso delle DOCG e DOC non e' consentito per i  vini
          ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non
          siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o
          che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera
          ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT e'
          consentito  l'uso  delle  varieta'  di  vite  iscritte  nel
          Registro nazionale delle varieta' di vite da vino,  nonche'
          delle varieta' in osservazione».