Art. 2 
 
  1. All'allegato IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, dopo
il punto 34 sono aggiunti i seguenti: 
    a) punto 35: 
  35. Mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo  freddo  destinate
all'uso  negli  schermi  retroilluminati  a   cristalli   liquidi   e
contenenti non piu' di 5 mg di mercurio per  lampada,  utilizzate  in
strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato
antecedentemente al 22 luglio 2017. 
  «Scade il 21 luglio 2024»; 
    b) punto 36: 
  36.  Piombo  utilizzato  in  dispositivi  diversi  dai  sistemi  di
connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di  monitoraggio  e
controllo industriali. 
  «Scade il 31 dicembre 2020». 
  Successivamente a tale data puo' essere  utilizzato  nei  pezzi  di
ricambio  destinati  a  strumenti   di   monitoraggio   e   controllo
industriali immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2021; 
    c) punto 37: 
  37.  Piombo  negli  elettrodi  di  platino  platinato  a  fini   di
misurazioni della conduttivita'  cui  si  applica  almeno  una  delle
seguenti condizioni: 
    a) misurazioni della conduttivita' ad ampi intervalli su piu'  di
un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m)
in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote; 
    b) misurazioni di soluzioni in cui e' richiesta un'accuratezza di
± 1 % dell'intervallo di campionamento  congiuntamente  a  un'elevata
resistenza alla  corrosione  dell'elettrodo  per  uno  qualsiasi  dei
seguenti parametri: 
      i) soluzioni con acidita' < pH 1; 
      ii) soluzioni con alcalinita' > pH 13; 
      iii) soluzioni corrosive contenenti gas alogeni; 
    c)  misurazioni  di  conduttivita'  superiori  a  100   mS/m   da
effettuare con strumenti portatili. 
  «Scade il 31 dicembre 2018»; 
    d) punto 38: 
  38. Piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di
elementi stampati impilati  aventi  oltre  500  interconnessioni  per
interfaccia  destinati  all'uso  in  rivelatori   a   raggi   X   per
apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche. 
  «Scade il 31 dicembre 2019». 
  Successivamente a tale data puo'  essere  utilizzato  in  pezzi  di
ricambio   per   apparecchiature   tomografiche   computerizzate    e
radiografiche immesse sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2020; 
    e) punto 39: 
  39. Piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di  elettroni
miniaturizzati) impiegati in apparecchiature aventi almeno una  delle
seguenti proprieta': 
    a. dimensioni compatte del rivelatore di elettroni o ioni, in cui
lo spazio per il rivelatore non e' superiore a 3 mm/MCP (spessore del
rivelatore + spazio per collocare l'MCP), al massimo 6 mm in  totale,
e  l'impossibilita'  tecnica  e  scientifica  di  una   progettazione
alternativa intesa ad assegnare piu' spazio per il rivelatore; 
    b. una risoluzione spaziale bidimensionale per la rivelazione  di
elettroni o ioni se e' valida almeno una delle seguenti condizioni: 
      i) un tempo di risposta inferiore a 25 ns; 
      ii) un'area di rilevamento del campione superiore a 149 mm²; 
      iii) un fattore di moltiplicazione superiore a 1,3 × 10³; 
    c. un tempo di risposta inferiore a 5 ns per  la  rivelazione  di
elettroni o ioni; 
    d. un'area di rilevamento del campione superiore a 314 mm² per la
rivelazione di elettroni o ioni; 
    e. un fattore di moltiplicazione superiore a 4,0 × 107 . 
  Il periodo di esenzione scade il: 
    a. 21 luglio 2021 per i dispositivi medici  e  gli  strumenti  di
monitoraggio e di controllo; 
    b. 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro; 
    c. 21  luglio  2024  per  gli  strumenti  di  monitoraggio  e  di
controllo industriali; 
    f) punto 40: 
  40. Piombo nella  ceramica  dielettrica  in  condensatori  per  una
tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC  per  strumenti  di
monitoraggio e di controllo industriali. 
  «Scade il 31 dicembre 2020». 
  Successivamente a tale data puo'  essere  utilizzato  in  pezzi  di
ricambio  destinati  a  strumenti  di  monitoraggio  e  di  controllo
industriali immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2021. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea. 
    Roma, 25 luglio 2014 
 
                                                Il Ministro: Galletti 

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2014 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, foglio n. 3468