Art. 2 
 
 
              Requisiti per l'iscrizione negli elenchi 
                 del Nucleo tecnico nazionale (NTN) 
 
  1. I tecnici iscritti negli elenchi di  cui  all'art.  1,  preposti
alle attivita' di rilevo  del  danno  e  dell'agibilita'  post-sisma,
devono essere abilitati all'esercizio della  professione  nell'ambito
dell'edilizia  relativamente  a  competenze   di   tipo   tecnico   e
strutturale. Per i tecnici in organico alle Pubbliche amministrazioni
e' sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze
di tipo tecnico strutturale,  oltre  alla  certificazione  rilasciata
dall'Amministrazione  di  appartenenza  attestante   la   consolidata
esperienza  in  attivita'  di  tipo  tecnico-strutturale.  I  tecnici
geologi iscritti  negli  elenchi  di  cui  all'art.  1,  preposti  ad
integrare, se necessario, le squadre per le attivita' di  rilevo  del
danno e dell'agibilita' post-sisma, in caso di problematiche di  tipo
geologico-geotecnico  devono  essere  abilitati  all'esercizio  della
professione di geologo.  Per  i  tecnici  geologi  in  organico  alle
Pubbliche amministrazioni e' sufficiente il possesso  del  titolo  di
studio, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione  di
appartenenza attestante la consolidata  esperienza  in  attivita'  di
settore coerenti con il profilo tecnico  richiesto  dalle  specifiche
attivita' di che trattasi. 
  2. Ai sensi di quanto disposto nel citato  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  5  maggio  2011,  relativamente  alle
attivita' di rilevo del danno e dell'agibilita' post-sisma di edifici
ordinari attraverso l'utilizzo della scheda AeDES, il requisito  base
per l'iscrizione negli  elenchi  consiste  nell'aver  seguito  idonei
percorsi  formativi  con   verifica   finale,   concordati   con   il
Dipartimento della protezione civile  e  le  regioni  e  le  province
autonome. I suddetti  percorsi  formativi  devono  avere  una  durata
minima di sessanta ore e devono trattare almeno i seguenti  contenuti
formativi di base inerenti:  il  modello  di  Protezione  civile,  la
gestione dell'emergenza, la tutela della  salute  e  sicurezza  degli
operatori ai sensi del decreto legislativo n.  81/2008  e  successive
modificazioni ed integrazioni, il comportamento delle strutture sotto
sisma,    le    opere    provvisionali,     la     valutazione     di
agibilita-metodologia ed esercitazioni. 
  Il requisito base per l'iscrizione nei sub elenchi speciali di  cui
all'art. 1, comma  3,  consiste  nell'aver  seguito  idonei  percorsi
formativi con verifica finale e aggiornamenti  periodici,  concordati
con il Dipartimento della protezione civile, le regioni e le province
autonome. 
  Il Dipartimento della protezione civile potra'  definire,  d'intesa
con i propri centri di competenza, modalita' formative  dedicate  per
gli esperti da iscrivere nella sezione «centri di competenza» (NT-DPC
- Sez. CC). 
  E' consentito iscriversi sia ad uno degli elenchi di tecnici per le
attivita' di rilievo ed agibilita' post-sisma per  edifici  ordinari,
sia ai sub elenchi speciali, di cui all'art. 1, comma 4,  purche'  si
sia in possesso dei requisiti richiesti. 
  3. Il requisito di cui al comma 2 puo' essere superato in  limitati
casi,  riferiti  ad  esperti  riconosciuti  nel   settore,   in   cui
l'iscrizione puo' avvenire sulla  base  del  curriculum  formativo  e
dell'esperienza tecnico specialistica. In questi  casi,  l'iscrizione
e' sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell'elenco,
di concerto con il responsabile del Nucleo tecnico nazionale (NTN). 
  4. Per gli elenchi regionali, e' consentito ad uno  stesso  tecnico
di  potersi  iscrivere  sia  alla  sezione  1   regionale   (per   il
coinvolgimento in emergenze di rilievo regionale), sia alla sezione 2
nazionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo  nazionale).
I tecnici degli elenchi regionali iscritti alla sezione  2  nazionale
non  possono  essere   contemporaneamente   iscritti   alle   sezioni
dell'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile. 
  5.  L'iscrizione  in  un  elenco  comporta   l'accettazione   delle
condizioni  previste  dal   regolamento.   A   tal   fine,   all'atto
dell'iscrizione il tecnico dovra' sottoscrivere uno specifico  modulo
di adesione. L'inosservanza di quanto disposto nel regolamento potra'
comportare  la  cancellazione  dall'elenco,   secondo   procedure   e
modalita' dallo stesso regolamento definite. 
  6. Sulla base di quanto definito  al  precedente  comma  4  possono
rappresentare,  a  titolo  non  esaustivo,  motivi  di  cancellazione
dall'elenco: 
    cessazione del rapporto di servizio, consulenza o altro  rapporto
di lavoro, anche a tempo determinato, con l'ente di appartenenza;  in
tal  caso  l'eventuale  richiesta  di  essere  trasferito  ad   altro
elenco/sezione  sara'  valutata  caso  per  caso  e   potra'   essere
subordinata all'applicazione di criteri di equiparazione ovvero forme
compensative di formazione e/o verifiche coerenti con quanto definito
all'art. 2, comma 2; 
  immotivata   indisponibilita',   da   parte   del    tecnico    e/o
dell'Amministrazione  di  provenienza,  accertata  in  occasione   di
un'emergenza sismica e per tutto il periodo di esigenza; 
  assenza ingiustificata dalla partecipazione ad esercitazioni, corsi
di formazione e/o aggiornamento appositamente  organizzati,  cui  era
stata data in precedenza adesione; 
  condotta negligente o non conforme ai principi di correttezza nello
svolgimento  delle  attivita',  accertata  dall'ordine  o   ente   di
appartenenza; 
  determinazione di  improprie  posizioni  di  vantaggio  individuale
derivanti dall'attivita'  svolta,  quali  l'assunzione  di  incarichi
professionali  relativi  ad  edifici  per  i  quali  si   e'   svolta
l'attivita'  di  rilevatore  nella   fase   emergenziale,   accertate
dall'ordine o ente di appartenenza.