Art. 2 
 
 
                         Finalita' del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha lo scopo di attuare  interventi  nei  confronti  dei
lavoratori delle aziende, gia' rientranti nell'ambito di applicazione
definito dall'art. 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 28 aprile 2000, n. 158, ivi comprese quelle facenti parte
di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno  di
quindici dipendenti che, nell'ambito e in connessione con processi di
ristrutturazione o di  situazioni  di  crisi  o  di  riorganizzazione
aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o lavoro, sono
volti a: 
    a) assicurare ai lavoratori non coperti  dalla  disciplina  della
cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza
di  rapporto  di  lavoro  nei  casi  di   riduzione   o   sospensione
dell'attivita' lavorativa  per  cause  previste  dalla  normativa  in
materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
    b) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione  del
rapporto di lavoro, integrativa  rispetto  all'assicurazione  sociale
per l'impiego; 
    c) prevedere assegni straordinari per  il  sostegno  al  reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di  agevolazione  all'esodo,  ai
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
    d)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.