Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a  partire
da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche  tecniche
EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti; 
    b) biocarburanti: carburanti liquidi  o  gassosi  ricavati  dalla
biomassa  utilizzati  nei  trasporti,  indicati,  con   le   relative
specifiche convenzionali, nell'Allegato 1, compresi  i  biocarburanti
avanzati di cui alla successiva lettera c); 
    c)  biocarburanti  avanzati:  biocarburanti  e  altri  carburanti
prodotti  esclusivamente  a  partire  dalle  materie  prime  elencate
nell'allegato 3 parte A ad esclusione delle  materie  prime  elencate
nell'allegato 3 parte B. 
    d) Comitato biocarburanti: Comitato tecnico consultivo, istituito
con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo  economico  del
21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28   e   successive   modifiche   e
integrazioni, per l'esercizio delle competenze operative e gestionali
del sistema di immissione in consumo dei biocarburanti, e composto da
rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Gestore dei servizi energetici  -
GSE S.p.A. (di seguito GSE); 
    e) Decreto oneri: decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  dell'11
dicembre 2013, recante disposizioni  in  merito  all'entita'  e  alle
relative modalita' di versamento al GSE degli oneri e dei costi posti
a  carico  dei  soggetti  obbligati,  ai  fini  dell'esercizio  delle
competenze  operative  e  gestionali  del  sistema  dell'obbligo   di
immissione in consumo di biocarburanti  e,  dal  2015,  i  successivi
decreti del  Ministro  dello  sviluppo  economico  emanati  ai  sensi
dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito  con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
    f) gasolio: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a  partire
da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche  tecniche
EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti; 
    g) obbligo di immissione: obbligo di  immissione  in  consumo  di
biocarburanti,  ai  sensi  del  comma  3   dell'art.   2-quater   del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    h)  procedura  operativa:  documenti  contenenti  le   istruzioni
operative da seguire ai fini degli adempimenti  relativi  all'obbligo
di immissione, redatti dal Ministero dello sviluppo economico  e  dal
GSE, approvati dal Comitato biocarburanti e pubblicati sul  sito  web
del GSE; 
    i)  quantitativo  minimo:  la  quantita'  di   biocarburanti   da
immettere in consumo in un  determinato  anno  da  parte  di  ciascun
soggetto obbligato per assolvere all'obbligo di cui alla lettera  g),
calcolata sulla base della formula di cui all'art.  3,  comma  3  del
presente decreto; 
    j) quota massima di certificati rinviabili: separatamente  per  i
biocarburanti e per  i  biocarburanti  avanzati,  numero  massimo  di
certificati   che   ciascun   soggetto   obbligato   puo'    rinviare
esclusivamente all'anno successivo a quello di emissione,  solo  dopo
aver interamente assolto all'obbligo verificato nell'anno  stesso  di
emissione dei certificati. Tale quota e' pari ai  valori  percentuali
dell'obbligo, espresso in certificati, oggetto di verifica  nell'anno
di  emissione,  che  sono  riportati   nell'allegato   4.   Eventuali
certificati eccedenti la quota massima decadono e sono annullati  dal
sistema; 
    k) soggetti obbligati: soggetti che immettono in consumo  benzina
e gasolio, individuati secondo quanto previsto al comma 2; 
    l) soglia di sanzionabilita': quota minima di certificati di  cui
ciascun soggetto obbligato deve disporre ai fini  della  verifica  di
cui all'art. 7, comma 2, per non  incorrere  nelle  sanzioni  di  cui
all'art. 7, comma  4.  Tale  quota  e'  pari  ai  valori  percentuali
dell'obbligo espresso in  certificati,  oggetto  di  verifica  in  un
determinato  anno  separatamente  per  i  biocarburanti   e   per   i
biocarburanti avanzati, riportati nell'allegato 4; 
  2. Ai fini del presente decreto l'immissione in consumo di  benzina
e gasolio e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento
dell'accisa.