Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti; b) biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa utilizzati nei trasporti, indicati, con le relative specifiche convenzionali, nell'Allegato 1, compresi i biocarburanti avanzati di cui alla successiva lettera c); c) biocarburanti avanzati: biocarburanti e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate nell'allegato 3 parte A ad esclusione delle materie prime elencate nell'allegato 3 parte B. d) Comitato biocarburanti: Comitato tecnico consultivo, istituito con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle competenze operative e gestionali del sistema di immissione in consumo dei biocarburanti, e composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE); e) Decreto oneri: decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 dicembre 2013, recante disposizioni in merito all'entita' e alle relative modalita' di versamento al GSE degli oneri e dei costi posti a carico dei soggetti obbligati, ai fini dell'esercizio delle competenze operative e gestionali del sistema dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti e, dal 2015, i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; f) gasolio: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti; g) obbligo di immissione: obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modifiche e integrazioni; h) procedura operativa: documenti contenenti le istruzioni operative da seguire ai fini degli adempimenti relativi all'obbligo di immissione, redatti dal Ministero dello sviluppo economico e dal GSE, approvati dal Comitato biocarburanti e pubblicati sul sito web del GSE; i) quantitativo minimo: la quantita' di biocarburanti da immettere in consumo in un determinato anno da parte di ciascun soggetto obbligato per assolvere all'obbligo di cui alla lettera g), calcolata sulla base della formula di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto; j) quota massima di certificati rinviabili: separatamente per i biocarburanti e per i biocarburanti avanzati, numero massimo di certificati che ciascun soggetto obbligato puo' rinviare esclusivamente all'anno successivo a quello di emissione, solo dopo aver interamente assolto all'obbligo verificato nell'anno stesso di emissione dei certificati. Tale quota e' pari ai valori percentuali dell'obbligo, espresso in certificati, oggetto di verifica nell'anno di emissione, che sono riportati nell'allegato 4. Eventuali certificati eccedenti la quota massima decadono e sono annullati dal sistema; k) soggetti obbligati: soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, individuati secondo quanto previsto al comma 2; l) soglia di sanzionabilita': quota minima di certificati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre ai fini della verifica di cui all'art. 7, comma 2, per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 7, comma 4. Tale quota e' pari ai valori percentuali dell'obbligo espresso in certificati, oggetto di verifica in un determinato anno separatamente per i biocarburanti e per i biocarburanti avanzati, riportati nell'allegato 4; 2. Ai fini del presente decreto l'immissione in consumo di benzina e gasolio e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa.