Art. 2 Pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle proprie entrate e spese secondo gli schemi indicati negli articoli da 3 a 8. In particolare, le pubbliche amministrazioni in contabilita' finanziaria pubblicano le entrate e le spese, di competenza e di cassa, di cui ai propri bilanci di previsione e le somme accertate e incassate, impegnate e pagate, di cui ai propri bilanci consuntivi; le pubbliche amministrazioni in contabilita' economica pubblicano i ricavi e proventi e i costi, cosi' come rilevati nel proprio budget e nel bilancio d'esercizio. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, ciascuna pubblica amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 nella sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. Le amministrazioni pubblicano i dati di cui agli articoli 29 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con i relativi metadati, in un formato tabellare di tipo aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.